Appello su reati del giudice di pace (Cass. pen. Sez. VII n. 3625 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è proponibile, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, esclusivamente per violazione di legge. L’omissione motivazionale assume rilievo come violazione di legge — e diviene quindi deducibile in legittimità — solo quando sia del tutto radicale. Un vizio argomentativo o valutativo sul peso delle prove a carico, che si traduca nell’invocazione di una lettura alternativa del materiale probatorio, resta estraneo al giudizio di cassazione. La memoria difensiva depositata a sostegno dell’ammissibilità non può sanare, ex post, le carenze originarie del ricorso.
Il Fatto
Un imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che, in sede di appello, ha confermato la condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Amalfi per i reati di lesioni personali e minaccia.
Il ricorso si articola in due motivi. Con il primo il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio; con il secondo lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla cornice normativa applicabile. Per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, in vigore dal 6 marzo 2018, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge. Il vaglio di legittimità risulta pertanto circoscritto, con esclusione dei vizi motivazionali in senso stretto.
Su questa base la Corte esamina il primo motivo. La circostanza che la parte denunci un’omissione motivazionale non basta a renderlo ammissibile. Per sfociare in violazione di legge, l’anomalia deve essere del tutto radicale. Nel caso concreto, invece, si lamenta un vizio argomentativo e, in definitiva, valutativo circa il peso attribuito alle prove a carico, con l’invocazione di una lettura alternativa del materiale probatorio: prospettiva del tutto esclusa nel giudizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la doglianza è giudicata generica circa l’oggetto e le ragioni della rinnovazione. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, la rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale può essere disposta, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, solo quando il giudice la ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile, non essendo altrimenti in grado di decidere sul materiale già disponibile (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).
La Corte esclude infine che la memoria difensiva, depositata per insistere sull’ammissibilità del ricorso, possa rimediare ex post alle carenze originarie dell’impugnazione mediante integrazioni o precisazioni: nessuna fonte di integrazione successiva è idonea a sanare la non corretta impostazione iniziale delle doglianze (Sez. II n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo; Sez. VI n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli; Sez. VI n. 8596 del 21/12/2000, dep. 2001, Rappo).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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