Bancarotta e continuazione: no allo iato temporale ancorato al fallimento (Cass. pen. Sez. V n. 22035 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede una verifica concreta di indicatori quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e la programmazione dei reati successivi al momento del primo. Non è sufficiente valorizzare uno solo di tali indici, né fondare l’esclusione del vincolo sul solo scarto temporale ancorato alla data di dichiarazione del fallimento, quando le condotte risultino omogenee e la loro collocazione cronologica sia stata accertata in modo incompleto. La sentenza che escluda il medesimo disegno criminoso limitandosi a tale dato è affetta da vizio di motivazione ed è annullata con rinvio.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e per altra condotta fallimentare. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 05.11.2025, ha riqualificato uno dei fatti come bancarotta documentale semplice e ridotto le pene accessorie, confermando nel resto la condanna di primo grado.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l’altro, la violazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma e quelli oggetto del procedimento. La Corte d’appello avrebbe escluso il vincolo valorizzando l’eccessivo scarto temporale tra le condotte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei termini esposti e affronta congiuntamente i motivi. Il riferimento di partenza è la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione esige una verifica approfondita di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Occorre inoltre che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
Le Sezioni Unite precisano che non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Nel caso concreto, la Corte rileva che le condotte in imputazione sono state commesse, come emerge dalla stessa contestazione e dalle pronunce di merito, dalla costituzione della società fino alla dichiarazione di fallimento. I reati rispetto ai quali la difesa invoca l’art. 81, comma 2, cod. pen. si collocano nel 2007.
Il passaggio decisivo riguarda il metodo seguito dal giudice di appello. La sentenza impugnata ha escluso il medesimo disegno criminoso valorizzando lo iato temporale che dividerebbe i fatti, ma a tale fine ha considerato per i reati fallimentari unicamente la data di dichiarazione del fallimento. La Corte di merito, peraltro, aveva riconosciuto la medesima indole delle condotte rispetto a quelle già giudicate.
L’argomentazione è dunque censurata nella parte in cui ravvisa un vizio di motivazione: il giudice di appello ha ancorato la valutazione a un solo riferimento cronologico, trascurando la collocazione temporale effettiva delle condotte come accertata in sentenza. La censura difensiva è pertanto fondata e si impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’esclusione della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
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Nota della Redazione
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