Lieve entità come attenuante e non autonoma fattispecie (Cass. pen. Sez. VII n. 12942 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La lieve entità del fatto non costituisce fattispecie autonoma di reato, ma circostanza attenuante, poiché l’interesse protetto dalla norma resta la libertà di autodeterminazione della vittima. Ne deriva che non si tratta di due fattispecie distinte, ma di un’attenuante che introduce un elemento ulteriore rispetto alle ipotesi tipiche, incidente sull’entità della pena e richiedente una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso. Essa non è configurabile in rapporto al solo evento, né quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto non risulti di lieve entità. In tema di attenuanti generiche, il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina, il 04.11.2024, ha confermato il diniego dell’attenuante della lieve entità del fatto e delle attenuanti generiche, contestando altresì l’eccessività della pena irrogata.

La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione su entrambi i profili, invocando il percorso tracciato dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale in materia di lieve entità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla qualificazione giuridica dell’istituto. Alla luce del percorso seguito dalla Consulta, la lieve entità non è fattispecie autonoma di reato ma circostanza attenuante: l’interesse protetto riguarda pur sempre la libertà di autodeterminazione della vittima, individuando l’oggetto sul quale incide la condotta illecita.

Ne consegue che non si configura un concorso di fattispecie distinte, bensì un’attenuante che aggiunge un elemento ulteriore rispetto alle ipotesi tipiche, incidendo sulla pena e richiedendo una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso. Il requisito non è quindi apprezzabile in rapporto al solo evento, né quando la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, o la particolare tenuità del danno o del pericolo, escludano la lieve entità.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivato in termini esaustivi e congrui, evidenziando come il fatto non potesse essere considerato di lieve entità sotto alcun profilo: né quanto al profitto conseguito, né soprattutto quanto alle modalità della condotta, caratterizzata dall’uso di un coltello con lama seghettata di 34 centimetri con cui era stata minacciata la vittima.

Parimenti esaustiva è la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ribadisce che non occorre prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili, essendo sufficiente che il giudice faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando in tal modo disattesi o superati tutti gli altri (cfr. Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020; Sez. 3 n. 1913 del 20.12.2018; Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017; Sez. 2 n. 3896 del 20.01.2016).

Quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi assolto mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o con espressioni quali “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una motivazione specifica e dettagliata quando venga irrogata una pena inferiore alla media edittale.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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