La mancata riqualificazione in furto non dedotta è inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 4265 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto in una diversa ipotesi di reato, qualora la censura non sia stata previamente dedotta come motivo di appello. È parimenti inammissibile il motivo che, attraverso la deduzione del vizio di motivazione, miri a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti alternativa a quella adottata dal giudice di merito, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito. La mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è deducibile in cassazione con motivi non specifici, meramente reiterativi di quelli già disattesi in appello. Ai fini del computo del termine di prescrizione, la recidiva, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, comporta un aumento della metà sia del termine base sia dell’entità della proroga in presenza di atti interruttivi.
Il Fatto
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che ha confermato la condanna per il reato di ricettazione. Nel ricorso vengono articolati molteplici motivi, concernenti la mancata riqualificazione del fatto in furto, il giudizio di responsabilità, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la mancata declaratoria di prescrizione, la ritenuta sussistenza della recidiva e l’entità della pena finale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osserva in primo luogo che il motivo concernente la mancata riqualificazione del fatto in furto non è consentito in sede di legittimità, poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dal terzo comma dell’art. 606 cod. proc. pen.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte evidenzia che la doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti con criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La motivazione della sentenza impugnata risulta, sul punto, esente da vizi logici. Tale conclusione si fonda sul principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997, secondo cui la valutazione degli elementi di fatto è riservata esclusivamente al giudice di merito.
Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo, riguardante la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.: la doglianza risulta una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e disattesi, e pertanto non specifica ma soltanto apparente. La Corte territoriale ha congruamente rilevato la sussistenza del requisito della non abitualità della condotta.
Il quarto motivo, concernente la mancata declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la recidiva, circostanza aggravante ad effetto speciale, comporta un aumento della metà sia del termine base di prescrizione di cui all’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia dell’entità della proroga in presenza di atti interruttivi ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen.
Quanto alla recidiva, la Corte richiama il principio per cui la valutazione del giudice deve esaminare in concreto il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, verificando la perdurante inclinazione al delitto. L’ultimo motivo, relativo alla determinazione della pena, è infine manifestamente infondato, essendo l’aumento per la continuazione contenuto e corrispondente a quello stabilito dal primo giudice.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.