Ricorso in cassazione avverso provvedimenti di sorveglianza richiede difensore cassazionista (Cass. pen. Sez. VII n. 9057 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia di sorveglianza, non può essere proposto dalla parte personalmente. A seguito delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103/2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La mera indicazione del nominativo di un difensore nell’epigrafe del ricorso è irrilevante e non sana il difetto di legittimazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza aveva accolto solo parzialmente l’istanza di liberazione anticipata presentata da un detenuto. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 17 ottobre 2024, ha respinto il reclamo dell’interessato, ritenendo che le condotte disciplinarmente rilevanti tenute nel giugno 2023 dimostrassero l’assenza del requisito della buona e regolare condotta con riferimento al semestre in valutazione.
Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto personalmente e inviato all’autorità procedente, senza l’assistenza di un difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso è stato proposto personalmente dal ricorrente, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. come modificato dall’art. 1, comma 63, legge n. 103/2017. Il difetto di legittimazione dell’istante impone la dichiarazione di inammissibilità.
Il testo della norma, osserva la Corte, è chiaro e la relativa interpretazione è stata fissata dalle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».
La Corte esclude ogni rilievo alla mera indicazione del nominativo di un difensore contenuta nell’epigrafe del ricorso, che resta palesemente irrilevante ai fini della verifica della legittimazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Richiamando la sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale e rilevando la mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna il ricorrente anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.