Revoca della sospensione condizionale e reato continuato: no al beneficio revocante (Cass. pen. Sez. I n. 10337 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, la pena complessivamente applicata con separate sentenze di patteggiamento per un unico reato continuato deve considerarsi pena unica per ogni effetto giuridico, operando la fictio iuris che assimila la pluralità di condanne a una condanna sola. Ne consegue che essa non può fungere da fattore revocante della sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., non essendo in tal caso necessario che il giudice della cognizione avesse contezza della precedente condanna. Il giudice dell’esecuzione, esclusa l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., deve comunque accertare se essa sia dichiarabile a norma dell’art. 167 cod. pen., poiché le cause ostative all’estinzione corrispondono a quelle che implicano la revoca del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente adiva il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Messina per ottenere la declaratoria di estinzione dei reati giudicati con tre sentenze di applicazione concordata della pena: la prima, con pena sospesa, per furto aggravato in concorso; la seconda, parimenti sospesa, per resistenza a pubblico ufficiale; la terza, con riconoscimento della continuazione con la seconda, per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento.
Il Tribunale dichiarava estinti i reati unificati dalla continuazione giudicati con le sentenze seconda e terza, ma revocava, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., la sospensione condizionale concessa con la prima sentenza, ritenendo che il giudice della cognizione non fosse a conoscenza della causa ostativa al momento della seconda concessione. Il ricorrente impugnava l’ordinanza deducendo violazione degli artt. 164, ultimo comma, e 168 cod. pen. e dell’art. 445 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie entrambi i motivi. Il giudice dell’esecuzione ha revocato il beneficio senza considerare la costante lezione di legittimità: una condanna a pena sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione concessa con una condanna precedente solo se la seconda sospensione sia anch’essa revocata per effetto di un’ulteriore condanna, non operando il disposto dell’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., richiamato dall’art. 168 cod. pen., perché esso presuppone due sole condanne a pena sospesa.
Nel caso di specie, la sospensione era stata concessa con la sentenza seconda e, in continuazione, con la sentenza terza, per una pena complessiva di otto mesi di reclusione. Essendo stata condizionalmente sospesa la pena applicata con le due pronunce, da considerarsi unica per la fictio determinata dalla continuazione, essa non poteva essere apprezzata come fattore revocante del beneficio concesso con la prima sentenza.
La Corte richiama i principi consolidati secondo cui la sospensione condizionale può essere concessa non solo a chi è condannato con un’unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, essendo la pluralità di condanne assimilabile a una condanna unica. La misura massima della pena va stabilita con riferimento alla pena complessiva, considerandosi le pene concorrenti come pena unica per ogni effetto giuridico.
La conclusione si riverbera sul secondo motivo. Le due discipline dell’art. 445 cod. proc. pen. e dell’art. 167 cod. pen. operano su piani diversi, senza reciproche interferenze: la ritenuta esclusione delle condizioni per l’estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. non poteva esimere il giudice dall’accertare se l’estinzione derivasse dalla disciplina dell’art. 167 cod. pen. Dal coordinamento degli artt. 167, 164, ultimo comma, e 168 cod. pen. si trae che le cause ostative all’estinzione corrispondono a quelle che implicano la revoca del beneficio: se si negasse l’estinzione ex art. 167 cod. pen., non si potrebbe comunque disporre la revoca ai sensi dell’art. 168 cod. pen., che fa salva la previsione dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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