Affidamento in prova e revisione critica del reato ostativo (Cass. pen. Sez. VII n. 9056 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento in prova al servizio sociale, la concessione della misura presuppone l’accertamento di un effettivo inizio di revisione critica del reato e delle sue conseguenze, che il giudice di merito deve valutare con motivazione approfondita e che il giudice di legittimità può sindacare solo sotto il profilo della violazione di legge e dei vizi motivazionali. La regolare condotta intramuraria, pur rilevante, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’avvio del percorso rieducativo, quando l’équipe trattamentale non abbia ritenuto di suggerire esperienze esterne e abbia qualificato il processo di revisione ancora difficoltoso e limitato. L’assenza di iniziative risarcitorie in favore della persona offesa costituita parte civile concorre a fondare il giudizio negativo, salvo che il condannato dimostri forme riparatorie, anche non monetarie, o esplicite manifestazioni di resipiscenza. È inammissibile il ricorso che non si confronti con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona aveva dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare, stante il titolo di reato ostativo, e aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.

Il giudice di sorveglianza aveva fondato il rigetto su una revisione critica ancora difficoltosa e stentata, caratterizzata dalla negazione del delitto addebitato e dalla mancanza di iniziative risarcitorie verso la persona offesa, costituita parte civile, non avendo il condannato corrisposto né la provvisionale liquidata in appello né le spese processuali. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la buona condotta carceraria e l’ammissione al lavoro interno fossero sintomatiche di un avvio di rieducazione e che l’omesso pagamento dipendesse dalla sopravvenuta carcerazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente escluso l’accoglimento della richiesta di trattazione orale, avanzata dal ricorrente, rilevando che tale forma di trattazione non è prevista dal rito camerale non partecipato disposto ai sensi degli artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.

Nel merito, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha osservato che l’ordinanza impugnata aveva affrontato e valutato approfonditamente tutti gli elementi idonei a dimostrare l’effettivo inizio di una rivalutazione critica, escludendone motivatamente la sussistenza.

Determinante, nel percorso argomentativo, è il richiamo al giudizio della stessa équipe trattamentale del carcere, che, pur dando atto del buon comportamento intramurario, non aveva ritenuto di suggerire esperienze esterne temporanee, quali la concessione di permessi-premio, e aveva definito il processo di revisione critica ancora difficoltoso e limitato.

La Corte ha poi rilevato che il ricorso non si confronta con la parte dell’ordinanza che aveva valutato negativamente l’assenza di iniziative risarcitorie e di sforzi del condannato per avvicinarsi alla posizione della vittima. Il ricorrente si era limitato a giustificare l’omesso pagamento con la sopravvenuta carcerazione, senza considerare che tali iniziative possono consistere anche in esplicite manifestazioni di pentimento e resipiscenza o in forme riparatorie non esclusivamente monetarie.

Il ricorso, pertanto, non ha evidenziato alcuna violazione di legge né alcun effettivo vizio motivazionale. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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