Il braccialetto elettronico è applicabile alla permanenza in casa del minore (Cass. pen. Sez. 1 n. 15623 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dispositivo di controllo elettronico disciplinato dall’art. 275-bis cod. proc. pen. non costituisce un’autonoma misura cautelare né un tertium genus rispetto alle misure previste dal codice di rito, ma opera come presidio tecnico di verifica e tracciamento dell’osservanza dell’obbligo domiciliare, incidendo sulle sole modalità esecutive della misura. In quanto modalità esecutiva della detenzione domiciliare, il braccialetto elettronico è applicabile anche nel procedimento a carico di imputati minorenni, risultando compatibile con la misura della permanenza in casa prevista dal d.P.R. n. 448 del 1988. L’assenza di una previsione espressa nel rito speciale non può essere interpretata come divieto, dovendosi invece verificare la compatibilità dell’istituto con le misure minorili, alla luce del rinvio suppletivo alle norme del codice di procedura penale operato dall’art. 1 del d.P.R. n. 448 del 1988. L’applicazione del dispositivo non viola il principio di tassatività delle misure cautelari, poiché non introduce un diverso titolo cautelare ma si inserisce all’interno di un istituto già tipizzato.
Il Fatto
Un indagato minorenne, raggiunto dalla misura della custodia cautelare in istituto penale per minorenni per i reati di tentato omicidio aggravato, ricettazione e detenzione e porto di arma clandestina, chiedeva al giudice per le indagini preliminari la sostituzione della misura con la permanenza in casa con applicazione del dispositivo di controllo elettronico, per motivi sanitari. Il giudice rigettava l’istanza e il Tribunale per i Minorenni, quale giudice dell’appello cautelare, confermava il rigetto. I giudici di merito ritenevano la misura domiciliare inadeguata in ragione dell’elevata pericolosità sociale dell’indagato e, sul piano del diritto, affermavano l’inapplicabilità del braccialetto elettronico nel procedimento minorile, in forza della riserva di specialità delle misure prevista dal d.P.R. n. 448 del 1988. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura con cui la difesa aveva dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’astratta esclusione dell’applicabilità del dispositivo di controllo elettronico nel rito minorile. Il Collegio ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 1 d.P.R. n. 448 del 1988, le disposizioni del codice di procedura penale si applicano al processo minorile per quanto non espressamente disciplinato dal rito speciale: l’assenza di una previsione specifica sul controllo elettronico non può quindi essere intesa come divieto.
La permanenza in casa, pur connotata da finalità educative, costituisce per struttura e funzione l’omologo della detenzione domiciliare ordinaria, realizzando una restrizione della libertà personale mediante l’obbligo di permanere in un luogo determinato. Il dispositivo di controllo elettronico, ha precisato la Corte, non è una misura autonoma, ma un presidio tecnico che incide sulle sole modalità esecutive della misura. La sua applicazione non vulnera il principio di tassatività richiamato dalle Sezioni Unite, poiché non aggiunge un nuovo titolo cautelare ma opera all’interno di un istituto già tipizzato.
In continuità con il precedente Sez. 1, n. 42340 del 2024, la Corte ha quindi affermato che il braccialetto elettronico è applicabile anche alla permanenza in casa del minore. L’errore in cui era incorso il Tribunale ha determinato una carenza motivazionale, avendo il giudice di merito escluso in astratto la misura senza compiere la comparazione in concreto tra la custodia in I.P.M. e l’alternativa domiciliare “rafforzata”. La Corte ha inoltre rilevato il difetto di una specifica valutazione sull’incidenza delle condizioni di salute del detenuto sulla complessiva adeguatezza e proporzionalità della misura. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale per i minorenni perché proceda a un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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