Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto cumulativa (Cass. pen. Sez. 7 n. 13180 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati dal primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. La causa di non punibilità individua un limite negativo alla punibilità del fatto, la cui ricorrenza deve essere allegata dall’imputato mediante l’indicazione di elementi specifici. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 349, secondo comma, cod. pen., per aver circolato a bordo di un’autovettura sottoposta a fermo amministrativo. Con il primo motivo di ricorso veniva dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo si lamentava vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e prevalenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, scrutinando separatamente le due doglianze. Quanto al primo motivo, ha richiamato il consolidato principio secondo cui i criteri di cui al primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. hanno natura cumulativa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità: la valutazione negativa anche di uno solo di essi preclude l’applicazione dell’istituto (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647). Ha inoltre ribadito che grava sull’imputato l’onere di allegare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità, mediante l’indicazione di elementi specifici.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso la tenuità dell’offesa rilevando che il veicolo, sui cui erano stati apposti i sigilli, non solo era stato utilizzato ma era rimasto coinvolto in un incidente. I giudici di merito avevano altresì valorizzato i numerosissimi precedenti penali dell’imputato, connotati sia da finalità di lucro sia da condotte di opposizione e disobbedienza all’autorità, elementi incompatibili con il giudizio di particolare tenuità.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove la motivazione sia esente da vizi logico-giuridici. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione ove congruamente motivato anche solo alla stregua di alcuni dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 5 n. 33114 del 2020, Rv. 279838).
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata, avendo la Corte valorizzato i plurimi precedenti penali, la condotta processuale del tutto negativa e la violazione dei sigilli pochi giorni dopo l’affidamento del mezzo, per ragioni esclusivamente imputabili al ricorrente, privo di patente e di assicurazione. La sanzione irrogata, pari al minimo edittale, è stata giudicata congrua, non consentendo la recidiva reiterata un giudizio di prevalenza delle attenuanti. All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 349 c.p. – Violazione di sigilli