Custodia di arma priva dell’otturatore non integra il reato (Cass. pen. Sez. I n. 35922 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il reato di pericolo di cui all’art. 20, primo e secondo comma, legge n. 110 del 1975 la negligente custodia di un’arma non immediatamente utilizzabile perché priva di una parte essenziale al suo funzionamento. L’illecito è correlato al rischio che l’omessa diligente custodia renda possibile ad altri di sottrarre l’arma e utilizzarla: tale pericolo difetta quando l’arma, per la mancanza del pezzo essenziale, non è idonea all’uso immediato. In applicazione del principio di tassatività, la parte d’arma non è equiparabile all’arma, con conseguente insussistenza del fatto.

Il Fatto

Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato l’imputato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 20 legge n. 110 del 1975, per non avere diligentemente custodito un fucile da caccia, condannandolo all’ammenda con sospensione condizionale e disponendo la confisca e la distruzione dell’arma.

Secondo l’accusa, l’imputato portava con sé il fucile all’interno dell’autovettura; per il sobbalzo del mezzo su una buca, lo sportello si apriva e l’arma scivolava sulla strada, destando l’allarme di un passante che chiamava la Polizia. L’imputato, accortosi del fatto, tornava indietro a recuperarla. Il difensore ha proposto ricorso deducendo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, sul rilievo che l’arma era priva dell’otturatore e dunque inidonea all’uso immediato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un dato incontestato: il fucile era privo dell’otturatore al momento della condotta di omessa custodia. Il giudice di merito aveva comunque ritenuto l’illecito configurabile, osservando che chiunque avrebbe potuto impossessarsi dell’arma e procurarsi successivamente il pezzo mancante per renderla funzionante.

Il ragionamento dell’impugnata non regge sul piano del fatto tipico. L’art. 20 legge n. 110 del 1975 costruisce un reato di pericolo correlato al rischio che l’omessa diligente custodia renda possibile ad altri di sottrarre l’arma e utilizzarla. Il pericolo preso in considerazione dalla norma presuppone un’arma pronta per l’uso, suscettibile di immediato impiego da parte di chi se ne impossessi.

La Corte richiama il proprio orientamento. Da un lato, Sez. I n. 13006 del 30.03.2006 ha ritenuto integrato il reato nel caso di fucile lasciato in un’autovettura parcheggiata in zona ove è possibile l’esercizio venatorio, per la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell’arma lasciata alla loro portata. Dall’altro, Sez. I n. 4659 del 21.12.2004 ha escluso, in forza del principio di tassatività, la configurabilità del reato nella negligente custodia di parte di un’arma.

Proprio la lettura sistematica delle disposizioni incriminatrici conforta questa conclusione. Il testo richiama la parte dell’arma solo con riguardo ad ipotesi specifiche, mentre la negligenza nella custodia della sola parte d’arma non espone a pericolo la sicurezza pubblica, non derivandone alcun diretto nocumento. È la perdita di controllo sulla parte, ove smarrita o sottratta senza immediata segnalazione, a porre l’oggetto in condizione di circolazione pericolosa. Ne deriva che un fucile privo di parte essenziale va considerato mera parte di arma.

Ogni altra questione resta assorbita. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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