Pena base poco sopra il minimo: motivazione desumibile dal contesto della sentenza (Cass. pen. Sez. I n. 34006 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito esercita la discrezionalità conferitagli dalla legge attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità purché sia argomentata e non costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Quando la pena base è fissata in misura di poco superiore al minimo edittale, non è necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata, potendo il parametro valutativo essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente dalla sola parte destinata alla quantificazione della pena.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari, all’esito del rito abbreviato, dichiarava l’imputato responsabile della detenzione illegale di una pistola semiautomatica di piccolo calibro e di alcune cartucce, occultate nell’area verde antistante l’abitazione, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e riduzione per il rito.
La Corte di appello, investita del gravame dell’imputato, riconosceva l’attenuante del fatto di lieve entità ex art. 5 l. n. 895/1967, riducendo la pena a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. Il ricorrente ha impugnato il solo trattamento sanzionatorio, dolendosi della mancata fissazione della pena base nel minimo edittale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La doglianza investe la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente giustificata rispetto al comportamento dell’imputato e al riconoscimento dell’attenuante.
La Corte richiama il principio per cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più criteri dell’art. 133 cod. pen. Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Collegio precisa poi che, quando viene fissata una pena base di poco superiore al minimo edittale, non occorre un’argomentazione specifica e dettagliata: il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente dalla sola parte destinata alla quantificazione della pena.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale ha fatto proprie le argomentazioni del primo giudice, che aveva richiamato i criteri dell’art. 133 cod. pen., adempiendo così l’obbligo motivazionale. Il motivo, che omette di considerare tale assetto, è quindi privo di pregio.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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