Ricorso per cassazione con vizio di motivazione va convertito in appello (Cass. pen. Sez. III n. 37681 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso immediato per cassazione che deduca, anche con un solo motivo, il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non è proponibile per saltum avverso una sentenza assolutoria di primo grado appellabile. In tal caso il giudice di legittimità deve qualificare l’atto come ricorso immediato e convertirlo in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., trasmettendo gli atti alla corte di appello competente per l’ulteriore corso. La conversione opera anche quando il vizio di motivazione sia dedotto con uno solo dei motivi, purché il ricorso ne contenga la censura.

Il Fatto

Con sentenza del 29 gennaio 2025 il Tribunale di Macerata proscioglieva l’imputato dal reato di aver posto in vendita numerosi occhiali da sole recanti un marchio CE non conforme, riconducibile all’acronimo China Export, applicando la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Avverso tale decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione per essere il provvedimento di proscioglimento manifestamente illogico e contraddittorio, in particolare per aver il giudice di prime cure valorizzato, ai fini della tenuità, il fatto che la merce fosse stata sequestrata. La difesa dell’imputato chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la qualificazione dell’atto proposto dal Procuratore generale, che deve essere inteso come ricorso immediato per cassazione, poiché la sentenza assolutoria di primo grado era appellabile.

Il ricorrente deduce espressamente il vizio di motivazione, lamentando che la decisione impugnata sia illogica e contraddittoria. Su questo punto la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte richiama, in particolare, i precedenti Sez. 4 n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Pmt in proc. Alonzi, Sez. 3 n. 48978 del 08/10/2014, P.M. in proc. De Boni, Sez. 1 n. 48139 del 10/12/2008, P.G. in proc. Alias Zaratue, Sez. 6 n. 26419 del 3 luglio 2012, Laurito e Sez. 6 n. 26350 del 31/05/2007, PG in proc. Csollany.

Il Collegio precisa che la conversione deve aver luogo anche quando il vizio di motivazione sia dedotto con uno solo dei motivi. Nel caso in esame, peraltro, il motivo è unico e con esso si lamenta proprio il vizio di motivazione: la conversione non lascia quindi margini di dubbio.

Ne consegue che il ricorso del Procuratore generale deve essere convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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