Pericolosità generica e misure di prevenzione: sufficienza delle condotte abituali (Cass. pen. Sez. V n. 37664 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, la pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 richiede che le categorie di delitto siano connotate dal triplice requisito della abitualità — da intendere come commissione in un significativo arco temporale — della effettiva produzione di profitti e della loro attitudine a costituire, in una determinata epoca, l’unica o una rilevante fonte di reddito per il proposto. Il giudice di merito deve ancorare tali requisiti a precisi elementi di fatto, rendendone adeguatamente conto in motivazione. La sorveglianza speciale non è incompatibile con lo stato di detenzione per espiazione di pena, restando la sua esecuzione sospesa e richiedendosi una nuova verifica di attualità della pericolosità. In sede di legittimità, avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione il ricorso è ammesso, a norma dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, per la sola violazione di legge.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con decreto del 15 aprile 2025, confermava il provvedimento del Tribunale che aveva applicato al prevenuto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di due anni e con cauzione di euro 2.000,00. Il prevenuto era ritenuto soggetto pericoloso, riconducibile alle categorie di cui agli artt. 4, lett. c), e 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto dedito ad attività delittuose e vivente, abitualmente anche in parte, con i relativi proventi.
Il quadro indiziario si fondava su due condanne per reati in materia di stupefacenti, commessi a distanza ravvicinata, sull’assenza di attività lavorativa e sulla disponibilità di beni — due autovetture intestate alla madre e un ciclomotore — a fronte di un modesto quadro reddituale familiare. Il prevenuto ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. sotto distinti profili.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’illegittimità della misura per essere stato ritenuto il prevenuto soggetto dedito a traffici delittuosi, nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale della lett. a) dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011 a opera della Corte cost. n. 24 del 2019. La Corte ha rilevato che la decisione territoriale si fonda, in realtà, sulla lett. b) e non sulla lett. a): il richiamo a quest’ultima costituisce un refuso, privo di incidenza sulla tenuta del provvedimento.
Il secondo motivo investiva la qualificazione della pericolosità generica. La Corte ha ricordato che la Corte cost. n. 24 del 2019 ha ritenuto costituzionalmente legittima la figura della lett. b), suscettibile di interpretazione conforme alle esigenze di predeterminazione delle categorie di reato richieste dalla giurisprudenza europea. Su questa base la giurisprudenza di legittimità esige che le categorie di delitto presentino il triplice requisito dell’abitualità, della effettiva produzione di profitti e della loro incidenza quale fonte di reddito, ancorato a precisi elementi di fatto.
La Corte ha quindi verificato la motivazione della Corte territoriale, che ha valorizzato la giovane età del prevenuto, la distanza ravvicinata tra le condotte, l’assenza di attività lavorativa, i ripetuti controlli con persone pregiudicate, l’acquisto di uno scooter e la disponibilità di autovetture. Il giudizio di pericolosità sociale risulta così formulato nel rispetto dei criteri richiesti, con valutazione dell’abitualità e del carattere lucrogenetico delle condotte.
Le doglianze difensive, in quanto volte a una non consentita rivalutazione delle evidenze, sono state dichiarate inammissibili, poiché il ricorso avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso, ai sensi degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011, per la sola violazione di legge.
Il terzo motivo, relativo all’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, è stato ritenuto manifestamente infondato. Richiamando la Corte cost. n. 291 del 2013 e la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che non sussiste incompatibilità tra custodia in carcere e sorveglianza speciale: l’esecuzione di questa resta sospesa durante la detenzione e la sua ripresa esige una nuova verifica sulla attualità della pericolosità sociale. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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