Confisca inserita con correzione dell’errore materiale è nulla (Cass. pen. Sez. III n. 37678 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. può emendare il provvedimento, per integrazione, solo con elementi che necessariamente ne dovevano far parte; è esclusa ogni modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi o comporti esercizio di potere discrezionale. Non è quindi ammissibile l’integrazione del dispositivo della sentenza di merito che si risolva in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione. La procedura è utilizzabile quando la sentenza abbia omesso statuizioni accessorie obbligatorie per legge, come la confisca obbligatoria per equivalente; non quando il giudice inserisca un autonomo capo di sentenza, privo di traccia in motivazione. È pertanto illegittima la confisca facoltativa ex art. 240, primo comma, cod. pen. disposta con la procedura di correzione, in assenza di motivazione sul periculum.

Il Fatto

Con sentenza dell’08.10.2024 il GUP del Tribunale di Crotone ha condannato il ricorrente alla pena di euro 1.600,00 di ammenda, riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 435 cod. pen. nella violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 136 del 2006. Dopo il deposito, il giudice ha disposto la correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., inserendo la confisca e la distruzione delle bombole in sequestro, senza alcuna motivazione.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando tra l’altro l’illegittima integrazione del dispositivo e l’assenza di motivazione sul periculum, oltre alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione III accoglie i primi due motivi e rigetta gli altri. Il Collegio ricorda che il procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. può integrare il provvedimento solo con elementi che necessariamente ne dovevano far parte, restando esclusa qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi o implichi esercizio di discrezionalità. Il riferimento è a Sez. III, ord. n. 3936 del 2013 e a Sez. I, n. 30483 del 2010, secondo cui non si può ricorrere alla correzione quando si realizzi un’indebita integrazione del dispositivo, con modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa della decisione (Sez. I, n. 42897 del 2013).

La Corte distingue il caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie di natura accessoria, come la confisca per equivalente ex art. 322-ter o art. 452-quaterdecies cod. pen. (Sez. III, n. 39081 del 2017; Sez. III, n. 16714 del 2024). Nel caso esaminato, invece, il giudice ha inserito con la correzione un autonomo capo di sentenza, privo di traccia in motivazione: la mancata previsione della confisca nel dispositivo non è quindi attribuibile a un mero refuso.

Né il d.lgs. n. 152 del 2006 (indicato nel testo come d.lgs. 139 del 2006) prevede, per la contravvenzione contestata, alcuna ipotesi di confisca obbligatoria che consentirebbe di emendare il dispositivo. Anche il secondo motivo è fondato: non è possibile disporre una confisca facoltativa ex art. 240, primo comma, cod. pen. con la procedura dell’art. 130 cod. proc. pen., e in ogni caso manca la motivazione. Si impone quindi l’annullamento senza rinvio del capo relativo alla confisca.

Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è frutto di una considerazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza (Sez. Un. n. 13681 del 2016). Nei reati di mera condotta il giudizio è prognostico ex ante (Sez. III, n. 23184 del 2020). La valutazione risulta svolta implicitamente, avuto riguardo alla collocazione delle bombole in centro abitato e all’entità della pena base, prossima al massimo edittale.

Il quarto motivo è infondato: l’obbligo di motivare sul diniego delle attenuanti generiche non sussiste in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori (Sez. III, n. 37844 del 2023). Il ricorrente aveva chiesto solo i “benefici di legge”, non le attenuanti, che mantengono natura di circostanza in senso tecnico, utilizzabile nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *