Inammissibile il ricorso cautelare che propone una diversa lettura degli indizi (Cass. pen. Sez. II n. 31875 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La deduzione di una versione alternativa dei fatti è argumentum ad suspicionem privo di forza sradicante dell’indizio contestato. In tema di chiamata in correità, il generico interesse a collaborare per fruire dei benefici di legge non inficia la credibilità del dichiarante, in mancanza di serie allegazioni contrarie; rileva solo l’interesse concreto a rendere dichiarazioni eteroaccusatorie inquinate. Il giudicato cautelare è preclusione limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte.
Il Fatto
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto dell’istanza cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari, applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri soggetti, già attinti da misura cautelare.
L’indagato proponeva ricorso per cassazione lamentando la carenza di motivazione sulla credibilità dei chiamanti in correità, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella valutazione dei riscontri e la violazione del giudicato cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione indiziaria del giudice cautelare. In materia di misure cautelari personali, il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non per censurare la ricostruzione dei fatti o proporre una diversa lettura delle circostanze. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000 e Sez. 2 n. 31553 del 2017.
Nel caso concreto, il ricorrente denuncia la carenza di motivazione sulla credibilità dei correi, ma aggredisce l’esito della comparazione degli elementi fattuali compiuta dal tribunale. Si resta così nell’ambito del giudizio di merito, per di più criticato senza riferimento ai soli vizi ammissibili, la contraddittorietà e la manifesta illogicità ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
L’argomento difensivo — l’ipotizzato vantaggio personale dei due correi — è una versione alternativa dei fatti, un argumentum ad suspicionem privo di forza sradicante dell’indizio. Non risulta manifestamente illogica la deduzione di responsabilità dalle dichiarazioni congiunte dei correi, unite agli ulteriori tasselli dimostrativi. La Corte richiama il principio di Sez. 6 n. 48320 del 2022: va distinto il generico interesse a collaborare, che non inficia la credibilità, dall’interesse concreto a rendere dichiarazioni inquinate da malanimo o intese collusive.
Quanto al giudicato cautelare, la Corte osserva che si tratta di preclusione limitata allo stato degli atti, che copre solo le questioni dedotte e presuppone la definitività della procedura; difettano entrambi i presupposti, superati dagli elementi sopravvenuti. Sul tema dei riscontri, le due dichiarazioni dei correi si sostengono reciprocamente, secondo Sez. 1 n. 17370 del 2023, e introducono comuni elementi di novità. La posteriorità dei dati di riscontro non è richiesta dalla legge, mentre necessaria è l’indipendenza della fonte, qui garantita dall’attività di indagine.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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