Sentenza depositata online alle 20.12 dell’ultimo giorno: è tempestiva e l’appello decorre senza avviso (Cass. pen. Sez. I n. 13496 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini di cui all’art. 172, commi 6, 6-bis e 6-ter, cod. proc. pen., relativi ai limiti orari di deposito, riguardano solo gli atti di parte o di soggetti esterni all’ufficio giudiziario, e non anche i provvedimenti del giudice, sicché, nel caso in cui il deposito della sentenza, in forma telematica, avvenga oltre l’orario di chiusura degli uffici, ma entro il termine indicato nel dispositivo, la parte non ha diritto all’avviso di cui all’art. 548, comma 2, cod. proc. pen. (Vedi: Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202901-01). (Rv. 289749-01)
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma aveva pronunciato sentenza il 30 aprile 2025, fissando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione. Il termine scadeva domenica 29 giugno; la sentenza era stata depositata per via telematica lunedì 30 giugno 2025 alle ore 20.12, e il visto della cancelleria recava la data del 1° luglio. Computati i quarantacinque giorni dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la sospensione feriale, il termine per appellare scadeva il 15 settembre 2025. L’appello dell’imputato, pur datato 11 settembre, era stato depositato il 25 settembre. La Corte d’appello di Bologna lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo anche la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. Ha sostenuto che il difensore, recatosi in cancelleria il 30 giugno in orario di apertura, si era sentito dire che la sentenza non era depositata; che il deposito, avvenuto la sera e attestato solo il giorno dopo, doveva considerarsi tardivo e quindi dare luogo all’avviso ex art. 548 cod. proc. pen., dal quale far decorrere il termine; che comunque la data effettiva del deposito era incerta e che gli avvocati non possono verificare direttamente i depositi telematici delle sentenze. In subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 150 del 2022 nella parte in cui non prevede l’avviso del deposito telematico effettuato l’ultimo giorno utile fuori dagli orari di apertura. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione tratta congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. Dal provvedimento impugnato e dallo stesso ricorso risulta che la sentenza era stata depositata telematicamente entro il termine di sessanta giorni indicato nel dispositivo: nessun avviso doveva quindi essere dato alle parti. I dubbi della difesa sulla data effettiva del deposito sono mere asserzioni, non confermate dalla successiva attività di visto e attestazione della cancelleria.
La Corte ricorda che il giudice può compiere attività processuali di ogni tipo oltre l’orario di apertura al pubblico della cancelleria, non applicandosi a lui i limiti derivanti da tali orari (Sez. 2, n. 9373 del 11/01/2019, Rv. 275764-01; Sez. 1, n. 5412 del 07/01/2026, non massimata). I richiami all’art. 172 cod. proc. pen. sono inconferenti: i commi 6, 6-bis e 6-ter, che fissano termini e orari di deposito, riguardano atti diversi dai provvedimenti giudiziari, come emerge dal loro tenore letterale, che si riferisce a “dichiarazioni, documenti, altri atti” depositati o compiuti negli uffici giudiziari da parti o soggetti esterni, non ai “provvedimenti” del giudice.
Ne consegue che il deposito era pacificamente tempestivo, essendo del tutto irrilevante che sia avvenuto dopo la chiusura al pubblico degli uffici. Di fronte a questo quadro normativo e alle sue peculiarità tecniche, era onere del difensore verificare se entro la giornata del 30 giugno 2025 la sentenza fosse stata o meno depositata per via telematica.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e irrilevante: riguarda disposizioni, peraltro richiamate genericamente, che non si applicano ai provvedimenti giudiziali. La disparità di trattamento lamentata non è configurabile, perché la parità va garantita tra imputato, pubblica accusa ed eventualmente parte civile, non con il giudice, i cui poteri sono per funzione diversi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. Nulla è stato liquidato alla parte civile, che aveva depositato tardivamente le conclusioni limitandosi a chiedere il rigetto, senza un contributo utile alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766-01).
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Nota della Redazione
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