Inammissibile il ricorso cautelare che chiede una rivalutazione degli indizi (Cass. pen. Sez. III n. 41875 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che investono la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nei casi in cui si lamenti l’inutilizzabilità di una prova dalla quale siano desunti elementi a carico, il motivo è inammissibile per aspecificità se non illustra l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della prova di resistenza. Il divieto di desumere il pericolo di recidiva dalla sola gravità astratta del titolo di reato non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata e delle sue circostanze fattuali.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato agli arresti domiciliari, con dispositivo di controllo a distanza, la misura richiesta in relazione al reato di illecita coltivazione di sostanza stupefacente, contestato con l’aggravante dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale di Catanzaro, investito dell’istanza di riesame, rigettava con ordinanza del 23.07.2025.

Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sotto due profili: la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. Quanto al primo, ha contestato la frequentazione dei terreni, l’intestazione dei fondi a soggetti non residenti o deceduti e la mancata recinzione, sostenendo il travisamento del fatto probatorio e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della madre, rese senza le garanzie di indagato. Quanto al secondo, ha censurato la valutazione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda che la funzione di legittimità è limitata alla verifica di adeguatezza e razionalità della motivazione cautelare. Il giudice di merito ha evidenziato la conformazione dei luoghi, il dato ponderale del sequestro e la disponibilità dell’immobile da cui partiva il sistema di irrigazione, desunta anche dal possesso delle chiavi. Si tratta di un percorso congruo e non manifestamente illogico, che si sottrae al sindacato di legittimità.

Le censure del ricorrente sollecitano una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; sono pertanto inammissibili. La doglianza sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni della madre è, inoltre, generica, perché non si confronta con la valorizzazione del diverso elemento delle chiavi di accesso e non illustra la prova di resistenza: gli elementi acquisiti illegittimamente restano irrilevanti se le residue risultanze bastano a sostenere l’identico convincimento.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valorizzato le modalità del fatto, indicative di un’attività organizzata e non occasionale, il modus operandi e l’elevata spregiudicatezza. Il divieto dell’art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non consente di desumere il pericolo di recidiva dalla sola gravità astratta del titolo, ma non impedisce di valutare la condotta concreta e le sue circostanze.

L’attualità del pericolo non richiede l’imminenza della ricaduta, ma una prognosi di commissione di delitti analoghi fondata su elementi concreti e non congetturali. L’ordinanza ha osservato tali criteri. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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