Errore percettivo ex art. 625-bis c.p.p. e censura inammissibile (Cass. pen. Sez. 4 n. 10811 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste esclusivamente in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al proprio giudizio, purché abbia avuto efficacia decisiva sulla formazione della volontà. L’istituto non consente di dedurre errori di valutazione o di giudizio, né errori di interpretazione di norme giuridiche, né la supposta erronea percezione di atti del giudizio di merito. La censura che investe la scelta interpretativa compiuta dalla Corte, ancorata a un ragionamento articolato sugli atti processuali, non è emendabile in tale sede, in quanto involge il merito della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti, aveva visto rigettata la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura dal Giudice dell’udienza preliminare, dal Tribunale del riesame e, infine, dalla Corte di cassazione. La decisione di legittimità aveva ritenuto legittima la conferma e reiterazione dell’ordinanza di ammissione al rito abbreviato da parte del giudice designato in sostituzione di quello astenutosi. Avverso tale sentenza, il difensore proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte sarebbe incorsa in un errore percettivo, avendo affermato che la conferma del provvedimento ammissivo era avvenuta nel contraddittorio delle parti, mentre, a suo dire, la stessa era stata emessa de plano e senza sollecitare alcun contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha preliminarmente ricostruito la nozione di errore di fatto, richiamando i principi costantemente affermati dalle Sezioni Unite (n. 18651 del 2015, Moroni; n. 37505 del 2011, Corsini; n. 16103 del 2002, Basile). Tale vizio ricorre solo in presenza di una svista materiale o di un equivoco nella lettura degli atti, caratterizzato dal nesso di causalità necessaria con la decisione adottata. La Corte ha ribadito che restano esclusi dall’ambito dell’istituto gli errori di valutazione, gli errori di interpretazione normativa e gli errori percettivi del giudice di merito, nonché l’omesso esame di motivi di ricorso quando non sia dimostrata la mancata lettura della censura.
Applicando tali principi, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata. La sentenza impugnata non aveva affatto travisato il contenuto del verbale dell’udienza del 6 dicembre 2024, ma si era limitata a trarre da esso un ragionamento di carattere valutativo, ritenendo che la presenza delle parti, che non avevano formulato osservazioni, fosse idonea a soddisfare il principio del contraddittorio.
La Corte ha evidenziato che la decisione oggetto del ricorso straordinario era ancorata a molteplici argomenti, quali la salvaguardia espressa degli effetti dell’ordinanza di sospensione dei termini da parte del provvedimento che accolse l’astensione, la natura non definitoria dell’ordinanza di ammissione al rito abbreviato e la sua adozione in data antecedente alla proposizione della ricusazione. La doglianza, pertanto, investiva non una svista percettiva, ma il merito della valutazione compiuta dalla Corte, come tale non emendabile in sede di ricorso straordinario.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente la sua responsabilità nella proposizione di un ricorso colposamente infondato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto