Affidamento in prova, la motivazione non può fondarsi su presunzioni di pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 39444 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio prognostico sulla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza non può muovere da una presunzione generale di inaffidabilità né da mere intuizioni. Deve invece valutare in concreto, oltre alla tipologia e alla gravità dei reati, la condotta tenuta dal condannato successivamente ai fatti, i risultati dell’osservazione della personalità e il contenuto della relazione dell’Uepe, anche quando non vincolante. Elementi quali la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza non assumono, da soli, rilievo decisivo in senso negativo; è sufficiente che dall’osservazione emerga un processo critico rispetto al passato almeno avviato. La motivazione che ometta di confrontarsi con gli esiti positivi dell’istruttoria e con la richiesta subordinata di detenzione domiciliare è apparente e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 18 giugno 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare proposta da un condannato in esecuzione penale.
Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. Il ricorrente ha contestato che il rigetto fosse fondato su mere intuizioni, desunte dalla gravità dei reati e dai precedenti, senza considerare il lungo tempo trascorso senza nuove condotte illecite, la relazione positiva dei servizi sociali, l’inserimento in un solido nucleo familiare, lo stato di invalidità e la pensione percepita. Ha inoltre rilevato l’assenza totale di motivazione sul diniego della misura subordinata.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio ha ricostruito la funzione dell’affidamento in prova, quale forma di esecuzione esterna della pena riservata ai condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e degli altri elementi di conoscenza, sia formulabile una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale.
In tale giudizio il giudice di sorveglianza deve partire dal reato commesso, ma non può arrestarsi a esso: assume rilievo anche la condotta carceraria e il risultato dell’indagine socio-familiare, in cui si compendia una delle finalità costituzionalmente rilevanti della espiazione della pena. La Corte ha richiamato il proprio orientamento (Sez. I n. 7873 del 2023, dep. 2024), ribadendo che non esiste alcuna presunzione generale di affidabilità o inaffidabilità e che occorre una valutazione concreta caso per caso.
Il Collegio ha poi escluso che la mancata ammissione di colpevolezza possa fondare una prognosi sfavorevole, richiamando Sez. I n. 18388 del 2008: l’imputato non ha obbligo di verità e l’assenza di confessione può dipendere da ragioni le più varie. Ha aggiunto che non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che il processo rieducativo sia almeno avviato (Sez. I n. 9591 del 2000, dep. 2001; Sez. I n. 3026 del 1995).
Applicando tali principi, la motivazione del provvedimento impugnato è risultata apparente. Il riferimento generico e astratto ai precedenti, risalenti agli anni dal 1997 al 2010, al beneficio goduto nel 2005 e al dichiarato uso di cannabinoidi non dà conto dei criteri richiesti. La decisione ha omesso di confrontarsi con il contenuto positivo della relazione dell’Uepe — percorso di resipiscenza avviato, nucleo familiare solido, stato di invalidità, pensione e disponibilità lavorativa — che, pur non vincolante, deve essere apprezzato e parametrato ai fini rieducativi (Sez. I n. 23343 del 2017). Del tutto inesistente è, inoltre, la motivazione sul diniego della detenzione domiciliare.
I vizi rilevati hanno imposto l’annullamento con rinvio al medesimo Tribunale, libero nell’esito, per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Nota della Redazione
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