Ricorso per motivazione viziata ex art 606 lett e convertito in appello (Cass. pen. Sez. II n. 37868 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara la non punibilità del fatto per la particolare tenuità, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è provvedimento appellabile ai sensi dell’art. 593, comma secondo, cod. proc. pen., perché l’annotazione nel casellario e gli effetti preclusivi ex art. 651-bis cod. proc. pen. radicano un concreto interesse ad appellare in capo al destinatario. Il ricorso per cassazione non può essere proposto per saltum quando tra i motivi contenga anche la censura di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., poiché l’osservanza dei gradi di giurisdizione impone alla parte di adire il giudice territoriale. In tal caso il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma terzo, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice competente.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara l’ha assolta dai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. perché non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Con unico motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione degli artt. 468 e 190 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva.

Il Tribunale, all’udienza del 29 gennaio 2025, ha revocato l’ordinanza ammissiva dell’unico teste indicato dalla difesa, affermando l’esaustività dell’istruttoria dibattimentale. Da qui la dedotta nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e la censura sulla contraddittorietà del percorso motivazionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione logicamente preliminare della impugnabilità del provvedimento. Quando un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo diverso da quello prescritto, il giudice deve verificare, a norma dell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., l’oggettiva impugnabilità e l’esistenza di una voluntas impugnationis, quindi trasmettere gli atti al giudice competente. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 45371 del 31/10/2001 e le successive Sez. 5 n. 42578 del 27/09/2024.

La sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto rientra tra i provvedimenti impugnabili mediante appello, ai sensi dell’art. 593, comma secondo, cod. proc. pen. A sostegno la Corte richiama Sez. 3 n. 18154 del 16/04/2021 e Sez. 3 n. 49789 del 22/05/2018. L’annotazione nel casellario ex art. 3, comma 1, lett. f-bis), d.P.R. n. 313/2002 e gli effetti preclusivi ex art. 651-bis cod. proc. pen. nei giudizi civili e amministrativi radicano un concreto interesse ad appellare.

La Corte ribadisce che l’art. 131-bis cod. pen. non comporta una assoluzione in senso tecnico. La formula assolutoria è esito tipico di un giudizio di non colpevolezza; la particolare tenuità presuppone invece un fatto che integra tutti gli estremi oggettivi e soggettivi del reato e produce effetti contra reum nei giudizi di danno. Richiama Sez. 7 n. 41330 del 03/07/2017 e Sez. 3 n. 24151 del 04/03/2025.

Nel merito dell’ammissibilità, il ricorso non può qualificarsi come ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen.: la difesa ha dedotto non solo la violazione di legge, ma anche la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sulla mancata assunzione di prova decisiva, censura che rimanda a questioni di fatto improponibili in sede di legittimità. Il principio dell’osservanza dei gradi di giurisdizione imponeva di adire la Corte territoriale.

La Sezione ribadisce così che il ricorso contenente tra i motivi la censura ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello ex art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. Richiama Sez. 6 n. 26350 del 31/05/2007, Sez. 4 n. 1189 del 10/10/2018 e, da ultimo, Sez. 5 ord. n. 18062 del 02/04/2025. Il ricorso proposto avverso sentenza appellabile viene quindi convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L’Aquila per il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *