Rinnovazione della prova dichiarativa in appello della parte civile (Cass. pen. Sez. II n. 37869 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di appello della parte civile avverso una sentenza di proscioglimento fondata sulla valutazione della prova dichiarativa, il giudice di secondo grado che intenda riformare in peius la sentenza di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva deve disporre, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione dell’assunzione di tale prova. Sono prove decisive quelle che, secondo la sentenza di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare l’assoluzione e che, pur in presenza di fonti probatorie di diversa natura, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull’esito del giudizio. In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, accogliendo l’appello della parte civile, abbia condannato l’imputato al risarcimento senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. La regola processuale opera a prescindere dalla natura delle altre fonti probatorie acquisite.
Il Fatto
Il Tribunale aveva assolto l’imputato per le condotte consumate fino ad agosto 2011 perché il fatto non sussiste, dichiarato la prescrizione per le condotte anteriori a maggio 2011 e condannato lo stesso per le condotte successive, riconoscendo lo stato di incapacità della persona offesa solo a decorrere dalla certificazione medica del settembre 2011. La Corte di Appello, accogliendo le censure della parte civile sull’attendibilità delle deposizioni testimoniali, ha esteso la condanna al risarcimento del danno anche al periodo febbraio 2010 – settembre 2011, dichiarando nel contempo la prescrizione dei reati.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza ai soli effetti civili, lamentando la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e la manifesta illogicità della motivazione nella rivalutazione delle prove dichiarative e documentali.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene ai limiti del potere del giudice di appello di riformare in senso sfavorevole all’imputato una sentenza assolutoria fondata su una diversa lettura delle prove orali, quando l’impugnazione provenga dalla sola parte civile e non sia stata disposta la rinnovazione dell’esame dei testimoni.
Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 22065 del 28.01.2021, ribadendo che, nel caso di appello della parte civile contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice deve disporre la rinnovazione delle prove dichiarative assunte in udienza, ove ritenga di riformare in peius sulla base di un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova ritenuta decisiva. Nella stessa direzione sono richiamate Sez. 6 n. 30112 del 03.04.2025 e Sez. 2 n. 31303 del 24.06.2025.
La Corte precisa la nozione di prova decisiva: rilevano le dichiarazioni che, secondo la sentenza di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull’esito del giudizio (richiamate Sez. 3 n. 9878 del 21.01.2020 e Sez. 4 n. 6783 del 23.01.2014). Il dato dirimente è dunque la potenziale incidenza della fonte dichiarativa sull’esito, non la sua esclusività.
Nel caso concreto non vi è stata alcuna rinnovazione istruttoria in appello, benché la Corte territoriale abbia accolto l’appello della parte civile basandosi su una difforme valutazione delle deposizioni testimoniali rispetto a quella del primo giudice. Tali dichiarazioni erano state considerate dal Tribunale generiche e insufficienti a provare l’incapacità della persona offesa prima del settembre 2011, e sono state invece ritenute decisive ai fini della riforma.
La mancata rinnovazione della prova orale impone l’annullamento della sentenza impugnata. Quanto al rinvio, la Corte applica il principio per cui, in caso di annullamento agli effetti civili senza rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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