Bancarotta fraudolenta e preferenziale: inammissibile il ricorso meramente ripetitivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 14343 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi fondati sulla pedissequa reiterazione di censure già proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. L’inammissibilità consegue anche quando la difesa, anziché evidenziare specifiche carenze argomentative, prospetti una mera diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il vizio di motivazione non può essere dedotto attraverso la generica riproposizione di questioni di fatto già risolte dai giudici di merito con motivazione logica e coerente.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta preferenziale e ricorso abusivo al credito, commessi nella qualità di legale rappresentante di una società. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità e al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in sede di esame preliminare, ha rilevato che i primi tre motivi di ricorso erano indeducibili perché si risolvevano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, i giudici di legittimità hanno osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente escluso la fattispecie di bancarotta documentale specifica, ritenendo invece integrata la tenuta fraudolenta della contabilità, connotata da dolo generico e non da dolo specifico.
In relazione alla bancarotta preferenziale, la Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano accertato che le compensazioni oggetto di contestazione erano state eseguite quando lo stato di insolvenza era già manifesto. La difesa non si era confrontata con tale circostanza fattuale, limitandosi a prospettare una diversa valutazione del dato probatorio, valutazione che la giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibile in questa sede.
Quanto al ricorso abusivo al credito, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva congruamente motivato l’assoluta inattendibilità della contabilità tenuta dalla società, circostanza che inficiava alla radice la prospettazione difensiva. Anche il quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., è stato ritenuto indeducibile in quanto riproduttivo di profili già vagliati, avendo la Corte territoriale dato atto, con motivazione logica e coerente, della incompletezza e della non spontaneità del risarcimento.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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