Ricorso collettivo in concorso scolastico inammissibile per conflitto di interessi (TAR Lazio n. 3637 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo proposto con unico atto da una pluralità di soggetti è inammissibile in difetto dei presupposti che ne consentono la proposizione cumulativa. L’ammissibilità richiede il concorso di due requisiti: l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, intesa come identità di oggetto delle domande, di contenuto degli atti impugnati e di motivi di censura, e l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. Nelle procedure concorsuali a carattere intrinsecamente competitivo le posizioni dei concorrenti sono per definizione in conflitto, con la conseguenza che il ricorso cumulativo è inammissibile. La rettifica in autotutela dei punteggi, adottata dalla Commissione per conformare il proprio operato alla lex specialis che impone la mera media aritmetica senza arrotondamenti, non integra modifica ex post dei criteri di valutazione ed è legittima.
Il Fatto
I ricorrenti hanno partecipato alla procedura concorsuale indetta con D.D. n. 499/2020 per la classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado, per la Regione Toscana. Superata la prova preselettiva e la prova scritta, hanno sostenuto la prova orale, articolata in prova pratica e colloquio, e sono risultati vincitori avendo conseguito il punteggio minimo di 70/100.
La Commissione, in via di autotutela, ha proceduto a una nuova pubblicazione degli esiti dei candidati esaminati nel periodo 6 dicembre 2022 – 6 aprile 2023, per emendare l’errore materiale in cui era incorsa nell’attribuzione dei punteggi. L’elenco rettificato, con gli atti connessi e presupposti, è stato impugnato con ricorso collettivo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dando seguito all’ordinanza interlocutoria n. 15905/2025 e all’avviso reso in udienza, ha ritenuto il ricorso inammissibile per assenza dei presupposti della proposizione in forma collettiva e cumulativa.
Costituisce ius receptum che il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza congiunta dell’identità di situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti, anche solo potenziale. Nel caso in esame non risulta provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti, in contrasto con l’esigenza di consentire l’effettività della difesa dell’Amministrazione, che deve poter apprestare le proprie difese con riferimento ai singoli casi e non alla complessiva legittimità di atti a contenuto eterogeneo.
Il Collegio ha inoltre rilevato che, trattandosi di procedura a attitudine intrinsecamente competitiva, le posizioni dei concorrenti devono ritenersi per definizione in conflitto tra loro, risultando per tabulas che tutti i ricorrenti aspirano all’inserimento nella medesima classe di concorso.
Nel merito, il ricorso è risultato comunque infondato. I ricorrenti lamentavano la modifica in corsa dei criteri di valutazione, con attribuzione di un punteggio di 69,50, sotto la soglia minima di ammissione per 0,50 punti. Il Collegio ha escluso ogni modifica ex post di criteri predeterminati: la Commissione non ha adottato criteri propri, ultronei rispetto al bando. Correttamente ha rideterminato i punteggi, avendo effettuato arrotondamenti dei decimali sul voto finale diversamente da quanto previsto dall’art. 8, comma 10, del bando, che stabiliva la semplice media aritmetica senza arrotondamenti.
Tale criterio risponde a una logica meritocratica, che non appiattisce le minime differenze di punteggio. Diversamente opinando si ammetterebbe contra legem chi non ha ottenuto il minimo di 70/100. Il ricorso è stato respinto perché inammissibile e infondato, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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