L’ottemperanza al giudicato sulla carta docente non richiede la verifica di specifiche questioni di fatto (TAR Lombardia n. 3123 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dal giudice ordinario, in materia di carta del docente, è assistita da idonea documentazione e, in assenza di prova dell’adempimento, l’Amministrazione deve essere dichiarata inottemperante. La nomina del Commissario ad acta avviene fin d’ora, ma questi assume le funzioni solo su istanza del creditore dopo il decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
Il Fatto
La parte ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, sezione Lavoro, una sentenza, divenuta definitiva, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere la carta del docente per un importo complessivo di 1.500,00 euro per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024. Dato l’inerzia dell’Amministrazione, la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato la procedibilità del ricorso, constatando il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, condizione necessaria per l’azione di ottemperanza. Il giudice ha poi esaminato il merito, ritenendo la pretesa del ricorrente fondata e sorretta da idonea documentazione, senza che l’Amministrazione avesse dedotto di aver adempiuto.
Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione, assegnando un termine di novanta giorni per l’accredito delle somme dovute. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora un Commissario ad acta, il quale provvederà all’esecuzione solo successivamente all’istanza del creditore e alla scadenza del termine assegnato all’Ente.
Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza, condannando il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale della questione e del limitato impegno difensivo, come da precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221. Le spese sono state distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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