Proroga tecnica del contratto e sorte dell’interesse all’annullamento (TAR Campania n. 1169 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica di un contratto pubblico, reiterata più volte, resta legittima quando sia stata prevista negli atti di gara e sia contenuta nel tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento, con mantenimento di prezzi, patti e condizioni originari. La sua sopravvenuta inefficacia, per l’avvio di esecuzione del nuovo contratto, determina la improcedibilità della domanda di annullamento per carenza di interesse. Resiste invece la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, che il giudice deve esaminare nel merito, fermo restando che l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. non impone la specificazione dei presupposti della futura domanda di danno.

Il Fatto

Le ricorrenti, imprese iscritte all’elenco prefettizio delle depositerie autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati, fermati o confiscati, impugnano la determina con cui la Prefettura e l’Agenzia del Demanio hanno disposto la terza proroga del contratto di appalto del 30 settembre 2020, relativo al recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del d.lgs. n. 285/1992, per l’ambito territoriale provinciale di Salerno.

Oggetto del contendere è la proroga disposta fino al 23 maggio 2025, ovvero fino all’avvio del contratto stipulato con l’affidatario della nuova gara. Le ricorrenti deducono la violazione dei principi di libera concorrenza e l’omesso ricorso alle depositerie autorizzate. Nelle more del giudizio, il nuovo contratto è stipulato ed entra in esecuzione dal 21 maggio 2025, facendo cessare gli effetti della proroga impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità. Poiché gli effetti della proroga sono definitivamente cessati per effetto dell’avvio della nuova gestione, la ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’annullamento dell’atto, essendo il servizio ormai affidato al raggruppamento vincitore della gara, coincidente con il precedente affidatario.

La difesa delle ricorrenti oppone l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori. Il Tribunale richiama l’orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022, secondo cui, per procedersi all’accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avere interesse ai fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti della futura domanda. Il giudice, una volta manifestato tale interesse, deve esaminare nel merito la legittimità dell’atto impugnato.

Nel merito, le censure sono infondate. La proroga è disciplinata dall’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, abrogato dal 1 luglio 2023 ma applicabile ai contratti precedentemente stipulati, che al comma 11 ammette la modifica della durata del contratto in corso di esecuzione se l’opzione era prevista negli atti di gara e la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente, con esecuzione alle stesse condizioni. L’art. 9, comma 2, del contratto prevedeva la facoltà di proroga.

Il Tribunale esclude che le amministrazioni avrebbero dovuto ricorrere alle depositerie dell’elenco di cui all’art. 8 del d.p.r. n. 571 del 1982. Il servizio affidato si fonda sulla figura del custode-acquirente, istituto distinto e ormai ordinario per la provincia di Salerno; l’utilizzo delle depositerie è residuale. Irrilevante è il contenzioso sull’aggiudicazione, privo di effetti sospensivi e definito con rigetto delle impugnazioni. Il ricorso è quindi dichiarato parzialmente improcedibile e, nel resto, respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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