Condono tombale non copre i capitali espatriati e non regolarizzati (Cass. civ. Sez. V n. 12912 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il condono tombale di cui all’art. 9 della legge n. 289/2002 non estende i propri effetti agli obblighi tributari connessi ai fondi portati all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. L’esclusione opera non solo per gli obblighi direttamente riferibili a tali norme, ma anche per l’assoggettamento a tassazione dei capitali espatriati, ove il contribuente non provi che su di essi abbia già assolto gli obblighi tributari a monte. L’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, norma sostanziale non retroattiva, non impedisce all’amministrazione finanziaria di riprendere a tassazione i capitali espatriati verso paradisi fiscali sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Il giudicato esterno non si estende ai fatti mutevoli e diversi di anno in anno, tra cui gli accrediti di somme operati nei vari periodi d’imposta.
Il Fatto
In esito a una segnalazione della Guardia di Finanza, scaturita da indagini svolte su un professionista estero, i verificatori hanno redatto un processo verbale di constatazione nei confronti di un contribuente, tra i clienti del professionista. Per il periodo d’imposta preso in esame, l’Ufficio ha ritenuto che una società estera, finanziata per acquistare quote di un fondo, fosse fittiziamente interposta rispetto al contribuente, il quale avrebbe così detenuto capitali all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi recuperato a tassazione gli importi riconducibili a finanziamenti e trasferimenti, nonché i corrispettivi di cessioni di terreni riferibili a ulteriori società interposte. Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento; la C.T.P. e poi la C.T.R. del Veneto hanno respinto le doglianze. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, è dichiarato inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, che qualifica la disposizione come norma sostanziale non retroattiva, ma rileva che ciò non impedisce di riprendere a tassazione i capitali espatriati, costituiti da redditi sottratti a imposizione in Italia.
Anche il secondo motivo è inammissibile. I documenti acquisiti nel corso di indagini su un terzo, riferibili a esportazioni di capitali e a costituzione di enti “schermo” in Stati a fiscalità privilegiata, costituiscono elementi di prova a sostegno delle riprese; la loro valutazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, celando la censura una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
I motivi terzo, quarto e quinto, esaminati congiuntamente, sono inammissibili: il contribuente tenta di devolvere alla Corte un nuovo giudizio di fatto sulla provenienza dei capitali. La C.T.R., con motivazione congrua e sulla base degli atti di indagine prodotti, ha ritenuto che i capitali espatriati fossero costituiti da redditi sottratti a tassazione in Italia.
Il sesto motivo è infondato. La ratio dell’art. 9, comma 11, della legge n. 289 del 2002 è di non estendere, ordinariamente, gli effetti del condono agli obblighi tributari legati ai fondi portati all’estero in violazione del d.l. n. 167 del 1990, salvo regolarizzazione contabile. L’esclusione riguarda anche l’assoggettamento a tassazione dei capitali espatriati, se il contribuente non prova di aver già assolto gli obblighi tributari a monte.
Il settimo motivo è inammissibile. La riconducibilità al contribuente delle somme accreditate su conti nella titolarità del professionista è un giudizio di fatto, insindacabile in legittimità. Il giudicato esterno formatosi su una diversa annualità non si estende ai fatti mutevoli e diversi di anno in anno, tra cui gli accrediti di somme, che possono avere causali, destinazioni e imputazioni soggettive differenti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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