Inammissibile il ricorso collettivo per genericità delle posizioni dei ricorrenti (TAR Lazio n. 996 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale in forma collettiva è ammissibile solo in presenza di requisiti cumulativi: l’assenza di conflittualità, anche solo potenziale, tra gli interessi dei ricorrenti e l’identità delle loro posizioni sostanziali e processuali. Chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto deve allegare con specificità tutti gli elementi idonei a sostenere la pretesa, poiché l’attenuazione del principio dispositivo nel processo amministrativo non comporta lo svuotamento dell’onere probatorio. È pertanto inammissibile il ricorso collettivo che non consenta di accertare la legittimazione, l’interesse e la fondatezza della domanda di ciascun ricorrente. Parimenti inammissibile è il ricorso collettivo che ometta l’indicazione della sede di servizio dei ricorrenti, precludendo la verifica della competenza territoriale ai sensi dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

I ricorrenti, qualificatisi come appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, hanno agito in forma collettiva per ottenere l’accertamento del diritto a un equo indennizzo a compensazione della perdita del potere d’acquisto della retribuzione per gli anni dal 2010 al 2015. La pretesa origina dal regime di sospensione della contrattazione collettiva introdotto dall’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e poi prorogato dal d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, dall’art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I ricorrenti chiedono inoltre il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’avvio delle procedure negoziali dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità sopravvenuta delle norme sul blocco.

Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità, rilevando che i ricorrenti non hanno specificato il grado posseduto, il trattamento economico fruito e la sede di servizio. Nel merito hanno contestato le argomentazioni e chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile muovendo dall’assenza dei presupposti del ricorso collettivo. La genericità delle censure, osserva il Collegio, non consente di evincere uno specifico pregiudizio in capo a ciascun ricorrente. Il ricorso in forma collettiva è proponibile solo in presenza di omogeneità delle posizioni soggettive e di identità delle situazioni sostanziali e processuali, con domande identiche nell’oggetto, atti impugnati di pari contenuto e censure fondate sugli stessi motivi.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento amministrativo, secondo cui il ricorso collettivo richiede, cumulativamente, un requisito negativo — assenza di conflittualità, anche solo potenziale, tra gli interessi dei ricorrenti — e un requisito positivo — identità delle posizioni sostanziali e processuali. Nel caso di specie tali requisiti difettano: non risultano specificati né il grado posseduto, né il trattamento economico fruito all’epoca del blocco, né la sede di servizio di ciascun dipendente.

Il Tribunale sottolinea che è rimasta incontestata l’omessa allegazione di elementi riferiti alla posizione di ciascun ricorrente: manca la dimostrazione della qualità di dipendente, l’indicazione dell’inquadramento, dell’anzianità di servizio e della sede di assegnazione. Non è possibile desumere se tutti i ricorrenti abbiano prestato servizio per l’intero arco temporale del blocco stipendiale, né quali sviluppi di carriera abbiano avuto senza percepire i corrispondenti incrementi retributivi.

Su questo punto il Collegio richiama l’orientamento secondo cui chi agisce in giudizio deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la pretesa. L’attenuazione del principio dispositivo nel processo amministrativo non può tradursi in uno svuotamento dell’onere probatorio e del connesso dovere di allegare con specificità i fatti costitutivi della domanda.

Un ulteriore e autonomo profilo di inammissibilità deriva dall’omessa indicazione della sede di servizio dei ricorrenti. Tale lacuna preclude l’accertamento della competenza territoriale del Tribunale in relazione alla posizione di ciascuno, trovando applicazione il criterio dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., che individua la competenza in base alla sede di servizio del dipendente. Il ricorso è dunque inammissibile; le spese di giudizio sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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