Archiviazione emersione lavoro irregolare annullata per mancato preavviso e travisamento (TAR Lazio n. 997 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
E’ illegittimo il decreto di archiviazione della domanda di emersione del lavoro irregolare che si fondi sull’assenza ingiustificata delle parti alla convocazione, quando risulti che il lavoratore straniero si e’ presentato e ha esibito la documentazione dell’oggettivo impedimento del datore di lavoro. Il travisamento dei presupposti di fatto vizia l’atto adottato in contrasto con le risultanze documentali. E’ parimenti illegittimo il provvedimento che ometta il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, poiche’ la mancata integrazione del contraddittorio endoprocedimentale lede in modo sostanziale le prerogative partecipative del datore e del lavoratore, destinatari degli effetti diretti dell’atto. Ne segue l’annullamento e l’obbligo per l’Amministrazione di fissare una nuova convocazione.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Roma ha archiviato la domanda di emersione del lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77. L’Amministrazione aveva motivato l’archiviazione rilevando che entrambe le parti, convocate per la definizione della procedura, erano risultate assenti senza giustificato motivo.

La ricorrente ha contestato tale presupposto, deducendo che la lavoratrice si era presentata all’appuntamento esibendo il biglietto aereo della datrice di lavoro, quale prova dell’oggettiva impossibilita’ di quest’ultima a intervenire. Ha inoltre censurato l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento. Il ricorso e’ stato notificato il 13 dicembre 2022 e depositato il 20 dicembre 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli connessi, e li ha accolti. Sul primo profilo, il TAR ha rilevato come nel provvedimento gravato l’Amministrazione avesse affermato che le parti erano state convocate per la definizione della procedura e che in tale occasione erano risultate entrambe assenti senza giustificato motivo.

Tale presupposto e’ stato smentito dal materiale documentale. Il lavoratore si era presentato alla convocazione e aveva esibito il biglietto aereo relativo a un viaggio gia’ programmato e non rinviabile, a supporto del giustificato impedimento della datrice di lavoro. La circostanza era stata rappresentata anche nella richiesta di riesame in autotutela, rimasta senza riscontro. Il Collegio ha quindi concluso che l’assenza del datore era sostenuta da giustificato e documentato motivo e che l’atto era inficiato dal vizio di travisamento dei presupposti di fatto.

Sul secondo profilo, il TAR ha accolto la censura relativa alla mancata comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. Ha richiamato il principio secondo cui la mancata integrazione del contraddittorio e l’omissione del preavviso di rigetto nei confronti sia del datore sia del lavoratore straniero destinatari della procedura di emersione implicano una lesione sostanziale delle prerogative partecipative, che si consuma rispetto al soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento finale (Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1706).

Il ricorso e’ stato dunque accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di fissare una nuova convocazione entro trenta giorni dalla notifica della decisione per la definizione della procedura. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarita’ della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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