Dimissioni della commissione non integrano impossibilità di eseguire il giudicato (TAR Veneto n. 1157 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dimissioni dei componenti della commissione giudicatrice non integrano una causa di impossibilità oggettiva di esecuzione del giudicato amministrativo. L’Amministrazione è tenuta a ricostituire l’organo tecnico secondo le regole applicabili e a dare corso all’ottemperanza, garantendo la continuità del procedimento e l’effettività della tutela giurisdizionale ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Il comando di annullamento che impone la rideterminazione dei criteri e la rivalutazione dei candidati non richiede la ricostruzione dei punteggi già caducati: la nuova commissione deve fissare criteri e sub-criteri coerenti con il giudicato e procedere a una valutazione integralmente innovata, restando esclusi profili di nullità dell’istanza con cui l’Ateneo abbia prospettato al giudice la pretesa impossibilità esecutiva.
Il Fatto
Il ricorrente, docente universitario, aveva ottenuto l’annullamento degli atti di una procedura valutativa indetta da un Ateneo per la chiamata di un professore di prima fascia. La sentenza di cognizione, non impugnata, aveva annullato gli atti e ordinato alla commissione di rideterminare i criteri di valutazione e di rivalutare i candidati entro novanta giorni.
Nel corso del termine, i componenti della commissione hanno rassegnato le dimissioni. L’Ateneo ha rappresentato al Tribunale l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione alla sentenza e ha chiesto una nuova commissione, nuovi sotto-criteri e una proroga. L’istanza è stata rinunciata in camera di consiglio e l’Amministrazione non ha poi nominato alcun organo, né proposto ricorso per chiarimenti. Decorso inutilmente il termine, il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che la sentenza è passata in giudicato e che è rimasta ineseguita. La questione centrale è se le dimissioni della commissione integrino un’impossibilità oggettiva di esecuzione o una mera difficoltà organizzativa che l’Amministrazione era tenuta a governare.
La soluzione è netta. L’art. 112 c.p.a. non consente che l’esecuzione del giudicato sia rimessa alla perdurante disponibilità personale dei componenti dell’organo che ha adottato gli atti annullati. La commissione è l’organo tecnico attraverso cui l’Università esercita la funzione valutativa: se essa viene meno, l’Amministrazione deve ricostituirla e procedere, garantendo la continuità del procedimento e l’effettività della tutela.
L’Ateneo avrebbe potuto attivare il rimedio dell’art. 112, comma 5, c.p.a., qualificato dalla giurisprudenza come incidente di esecuzione diretto a chiarire le modalità dell’ottemperanza e non a modificarne il contenuto precettivo, esperibile anche dalla parte pubblica tenuta all’adempimento (Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2012, n. 6468; Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2141). Non lo ha fatto e ha subordinato l’attuazione del giudicato all’iniziativa processuale del ricorrente vittorioso.
Quanto alle modalità esecutive, il Collegio esclude che la nuova commissione debba ricostruire il percorso valutativo della precedente. L’annullamento comporta una nuova esplicazione della funzione valutativa, non la ricomposizione documentale di un giudizio travolto. L’organo non deve ricavare dai punteggi complessivi i sub-punteggi già attribuiti, né recuperare coefficienti non esplicitati: deve fissare criteri coerenti con il giudicato e applicarli attraverso una valutazione integralmente innovata e verbalizzata. La diversa composizione dell’organo non è ostacolo all’esecuzione, ma ne costituisce lo strumento più lineare quando la commissione originaria non sia più in grado di operare (Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2023, n. 4449; Cons. Stato, Sez. VII, 8 novembre 2023, n. 9609).
Non va dichiarata la nullità dell’istanza dell’Ateneo: pur richiamato l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, l’atto non ha natura provvedimentale, non dispone della procedura e non incide sulla posizione dei candidati. L’effetto utile è assicurato dall’accertamento dell’inottemperanza. Il Tribunale ordina la nomina di una nuova commissione in composizione diversa, l’adozione dell’atto finale entro centoventi giorni e nomina per l’ulteriore inerzia un commissario ad acta. Spese compensate.
Nota della Redazione
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