Quantificazione equitativa del danno all’immagine e applicabilità del criterio del duplum (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 190 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, esercitata ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c. nei confronti del dipendente condannato con sentenza irrevocabile per i delitti commessi in danno della stessa, è proponibile anche per i reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro II c.p., come il peculato. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata all’esito del giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p. ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità erariale, ex art. 651, comma 2, c.p.p., vincolando il giudice contabile in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione da parte dell’imputato. Il danno all’immagine non può coincidere con la mera condotta illecita, ma deve essere provato dal P.M. anche tramite presunzioni, e va quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. qualora manchi la prova dell’utilità percepita e le condotte siano anteriori all’entrata in vigore della presunzione del duplum di cui all’art. 1, co. 1-sexies, L. n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un operatore giudiziario addetto all’Ufficio Corpi di reato del Tribunale di Catania, per sentirlo condannare al risarcimento del danno all’immagine del Ministero della giustizia, quantificato in euro 30.000,00. L’azione traeva origine dalla trasmissione della sentenza penale irrevocabile di condanna per il reato di peculato continuato (artt. 81 cpv e 314 c.p.), commesso dal 2011 al 24.10.2017, per essersi appropriato di preziosi e valori custoditi nei corpi di reato di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio. Il convenuto, non costituitosi, era dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, ricostruiva l’evoluzione normativa in materia di danno all’immagine, richiamando il quadro delineato dall’art. 17, co. 30-ter, D.L. n. 78/2009 e dal c.g.c., e il conseguente contrasto interpretativo, risolto dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, sentenza n. 3/2026/QM/PROC, nel senso della proponibilità dell’azione per tutti i delitti da cui derivi un danno all’immagine dei soggetti di cui all’art. 51, comma 7, c.g.c. Riteneva, quindi, sussistenti i presupposti per l’azione, essendo il convenuto un dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva per il delitto di peculato.
Sul piano degli elementi costitutivi dell’illecito erariale, il Collegio affermava che l’accertamento del fatto, della sua illiceità e della responsabilità dell’agente, coperto dal giudicato penale, non poteva essere rimesso in discussione nel giudizio contabile. L’efficacia vincolante della sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata all’esito del rito abbreviato, discende dall’art. 651, comma 2, c.p.p., quale eccezione al principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, precludendo al giudice contabile ogni statuizione in contrasto con le affermazioni conclusionali del giudicato.
Quanto alla sussistenza del danno, la Corte ne ravvisava gli estremi nella lesione della reputazione e del prestigio del Ministero della giustizia, discendente da condotte di gravità oggettiva, poste in essere da un pubblico dipendente nell’esercizio delle funzioni. Sottolineava, tuttavia, che il danno all’immagine non può essere automaticamente assimilato alla commissione del reato, ma deve essere dimostrato dalla Procura, anche mediante presunzioni, e nel caso di specie l’esistenza del pregiudizio era evidente per la natura delle condotte e per l’incidenza sull’affidamento dei cittadini nell’operato dell’amministrazione.
In ordine alla quantificazione, il Collegio escludeva l’applicazione della presunzione del duplum di cui all’art. 1, co. 1-sexies, L. n. 20/1994, in quanto norma di natura sostanziale applicabile solo alle condotte poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelle in esame erano in parte anteriori e l’utilità percepita era stata quantificata solo in parte in sede penale. Procedeva, quindi, a una valutazione equitativa, valorizzando la gravità del fatto ma anche elementi attenuanti, quali l’assenza di un ruolo apicale, l’esito del giudizio abbreviato senza pubblicità e la limitata risonanza mediatica, e stimava il danno in euro 5.000,00, con interessi legali dalla data del deposito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 442 c.p.p. – Decisione
- Art. 651 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno