Ricorso congiunto avverso sentenza e ordinanza ex art. 348-bis (Cass. civ. Sez. I n. 14272 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che impugni congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti e, ove si assuma l’esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale critica riferire all’uno e quale all’altro. In mancanza, il ricorso è inammissibile per inidoneità a raggiungere il suo scopo. L’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi propri costituenti violazioni della legge processuale, con esclusione degli errores in iudicando e dei vizi di motivazione, salvo il caso della motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile. La carenza di trattazione separata si traduce anche nella irrituale proposizione delle censure di violazione o falsa applicazione di legge, in violazione dell’onere di specificità di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c.

Il Fatto

Gli eredi di un socio defunto hanno convenuto in giudizio la società e l’altro socio per far accertare il diritto alla liquidazione della quota caduta in successione, con condanna al pagamento e con richiesta di manleva rispetto a cartelle di pagamento emesse verso la compagine sociale. Il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva del socio, ha accertato un valore negativo della quota e ha ritenuto non provata l’esenzione degli attori dai debiti sociali.

Proposto appello, la Corte di appello lo ha dichiarato inammissibile a norma degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Gli stessi eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione, impugnando congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità, con cinque motivi. Gli intimati non hanno resistito.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i ricorrenti dichiarano di voler impugnare sia la sentenza di primo grado sia l’ordinanza di inammissibilità dell’appello. Nell’esposizione dei motivi, però, l’unico preciso riferimento a enunciazioni del giudice del merito si rinviene nel terzo mezzo, dove è riportato un passaggio dell’ordinanza, peraltro censurato in modo confuso e volto a contestare gli esiti della consulenza tecnica.

Su questo punto la Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., solo per vizi propri costituenti violazioni della legge processuale, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio sotteso. Non sono deducibili errores in iudicando né vizi di motivazione, salvo il caso — che trascende in violazione processuale — della motivazione materialmente mancante, apparente, affetta da contrasto irriducibile o perplessa e incomprensibile (richiamate Cass. n. 30759 del 2023 e Cass. n. 20861 del 2018).

Per il resto, il ricorso opera un indistinto riferimento ai due provvedimenti e non indica a quali statuizioni dell’uno o dell’altro si riferiscano i mezzi articolati. La Corte ribadisce allora che il ricorso con cui siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve contenere la trattazione separata delle censure riferite a ciascun provvedimento e, ove ritenga l’esistenza di un identico errore, deve individuarlo e illustrarlo (richiamata Cass. n. 12440 del 2017).

La carenza si traduce anche nella irrituale proposizione delle censure di violazione o falsa applicazione di legge. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. di indicare le norme violate, esaminarne il precetto e raffrontarlo con le affermazioni in diritto del provvedimento impugnato, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa (richiamate Cass. Sez. U. n. 23745 del 2020 e Cass. n. 18998 del 2021).

Infine, il quinto motivo — secondo cui il socio sarebbe decaduto da ogni contestazione per essersi costituito alla prima udienza — è privo di concludenza, poiché il difetto di legittimazione, ancorché non contestato, è rilevabile d’ufficio se risultante dagli atti di causa (richiamata Cass. n. 23721 del 2021). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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