Inammissibile il ricorso cumulativo contro dinieghi di condono eterogenei (TAR Lazio n. 3456 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso cumulativo e collettivo rappresenta l’eccezione rispetto al modello ordinario di impugnazione, poiché l’art. 40 c.p.a. esige identità di contenuti, motivi e oggetto tra gli atti impugnati, o quanto meno una stretta connessione procedimentale e funzionale idonea a giustificare la trattazione in un unico processo. Non è sufficiente, a tal fine, l’identità delle questioni giuridiche sollevate, quando ciascun ricorrente agisce per far valere una propria situazione soggettiva, autonoma sul piano procedimentale. L’eterogeneità del contenuto dei provvedimenti impugnati — nella specie distinti dinieghi di condono — impedisce la confusione tra liti differenti e impone la declaratoria di inammissibilità. La scelta processuale non può comportare aggravio dei tempi del giudizio né elusione delle disposizioni fiscali.
Il Fatto
Alcuni proprietari di unità abitative facenti parte del medesimo fabbricato hanno impugnato davanti al TAR Lazio una pluralità di dinieghi di condono edilizio, adottati da Roma Capitale e da Risorse per Roma S.p.A. in relazione a distinte istanze presentate nel 2004. Gli immobili erano stati realizzati senza titolo in zona vincolata.
I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione della normativa regionale sul condono, difetto di istruttoria, eccesso di potere e disparità di trattamento, chiedendo l’annullamento congiunto dei provvedimenti di reiezione e dei relativi preavvisi di rigetto. Le amministrazioni intimate si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica il Collegio ha prospettato alle parti la possibile inammissibilità del gravame per carenza dei presupposti del ricorso collettivo e cumulativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato in via preliminare la proponibilità del ricorso cumulativo, rilevando che ciascun ricorrente ha agito in giudizio per far valere una propria situazione giuridica soggettiva, autonoma sul piano procedimentale rispetto a quella degli altri. L’identità delle questioni sollevate non assume rilievo dirimente, poiché i provvedimenti impugnati traggono origine da istanze di condono diverse e presentano, pertanto, una naturale eterogeneità di contenuto.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il ricorso cumulativo costituisce l’eccezione, dovendosi rinvenire identità di contenuti, motivi e oggetto, o almeno una stretta connessione procedimentale e funzionale tra gli atti impugnati, tale da giustificare un unico processo. La ratio della regola è duplice: evitare confusione tra liti differenti, con aggravio dei tempi di svolgimento del giudizio, ed eludere le disposizioni fiscali.
A sostegno dell’orientamento il Tribunale ha richiamato un precedente del T.A.R. Pescara, sez. I, n. 317/25. La citazione conferma che il vaglio di ammissibilità del ricorso cumulativo non si esaurisce nella verifica dell’identità delle censure, ma investe il rapporto tra gli atti impugnati e le posizioni sostanziali fatte valere da ciascun ricorrente.
Difettando i presupposti di legge, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La particolarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il Collegio ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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