Revoca facoltativa del programma di protezione per condotte incompatibili del familiare (TAR Lazio n. 3450 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i loro familiari è disciplinata dall’art. 13 quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991. Il secondo comma distingue una revoca obbligatoria, che consegue automaticamente all’inosservanza degli impegni di cui all’art. 12, comma 2, lettere b) ed e) e alla commissione di delitti di reinserimento criminale, da una revoca facoltativa, rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione Centrale. Fuori dai casi di revoca obbligatoria, la modifica del regime di protezione richiede una valutazione comparativa tra l’interesse dello Stato alla collaborazione e quello del privato alla vita e all’incolumità. L’eventuale attualità del pericolo non giustifica di per sé il mantenimento del programma quando la condotta dell’interessato risulti in oggettivo contrasto con le finalità della disciplina protettiva. Il provvedimento è censurabile davanti al giudice amministrativo solo per errori di fatto e vizi ictu oculi di illogicità, irrazionalità e travisamento.

Il Fatto

La ricorrente, cognata di un collaboratore di giustizia, era stata inserita con il figlio minore e la madre nel programma di protezione esteso al nucleo familiare del collaboratore. Con delibera dell’11 ottobre 2023, notificata l’8 novembre 2023, la Commissione Centrale ha disposto la revoca del programma nei suoi confronti sul presupposto che si fosse resa irreperibile, al domicilio protetto e telefonicamente, dal 10 al 14 luglio 2023, per organizzare una grigliata di fine anno scolastico del figlio in località limitrofa a quella protetta.

La ricorrente ha impugnato la delibera davanti al TAR Lazio deducendo violazione degli artt. 9, 11, 12 e 13 quater della legge n. 82/1991, eccesso di potere, carenza di istruttoria e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto il difetto di bilanciamento tra interesse pubblico e privato e il pregiudizio derivante dall’allontanamento dal figlio minore. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 28 marzo 2024. Il Ministero dell’Interno si è costituito, depositando relazione difensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 13 quater, comma 1, del d.l. n. 8/1991, che fissa la temporaneità delle misure e i parametri valutativi della loro permanenza: attualità e gravità del pericolo, idoneità delle misure, condotta dell’interessato e osservanza degli impegni assunti. Il comma 2 distingue poi tra ipotesi di revoca obbligatoria e ipotesi di revoca facoltativa. Solo nella seconda la norma rimette alla Commissione una valutazione discrezionale, con i criteri indicati per le misure non applicate mediante uno speciale programma.

Richiamando il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1955 del 2010, il TAR qualifica il programma di protezione come oggetto di un vero e proprio contratto di natura pubblica, fonte di reciproci diritti e obblighi, revocabile per cessazione del presupposto del pericolo o per comportamenti inadempienti del collaboratore. Fuori dai casi di revoca obbligatoria, ogni modifica del regime esige una valutazione comparativa tra l’interesse dello Stato a conservare la collaborazione e quello del privato alla vita e all’incolumità.

Sul piano del sindacato, il provvedimento di revoca è censurabile solo per errori di fatto e vizi ictu oculi di illogicità, irrazionalità e travisamento, pena la sostituzione non consentita all’organo amministrativo competente. Nel caso concreto, la scelta discrezionale risulta immune dai vizi dedotti. La ricorrente, alla quale era già stata negata per ragioni di sicurezza l’autorizzazione ad allontanarsi, si era resa irreperibile dal 10 al 14 luglio 2023 senza autorizzazione, esponendo a rischio la propria incolumità, quella del figlio minore e dello stesso collaboratore.

Il Collegio valorizza i pareri concordi delle autorità giudiziarie competenti: quello del 6 settembre 2023 della DDA, che ha avallato ogni scelta volta a garantire l’incolumità dei soggetti protetti, e quello del 14 settembre 2023 della DNAA, favorevole alla revoca. Tali pareri integrano la specifica e qualificata ponderazione degli interessi. Le violazioni comportamentali, di obiettiva gravità, sono state ritenute prevalenti rispetto allo stato di pericolo che l’interessata ha dimostrato di non percepire. La Commissione ha inoltre incaricato il Servizio Centrale di Protezione di segnalare la posizione all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza per le ordinarie misure di tutela, e il minore al Tribunale per i Minorenni, senza alcun allontanamento ex art. 403 cod. civ. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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