Ricorso cumulativo e contributo unificato per ciascun atto impugnato (Cass. civ. Sez. V n. 24250 del 31.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il contributo unificato, dovendo essere commisurato al valore della controversia, va determinato, in caso di ricorso cumulativo, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ai sensi dell’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002. La facoltà di proporre un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde a esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in relazione agli art. 3, 53, 24, 111 e 113 della Costituzione. La capacità contributiva non viene in rilievo per il contributo unificato, che è rimborsato in caso di accoglimento della domanda.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto ricorso avverso un invito al pagamento del contributo unificato in un procedimento tributario. La controversia riguardava la quantificazione del contributo, determinato per il ricorso cumulativo in relazione a ciascun atto impugnato, e non al valore complessivo della lite.
La CTR aveva rigettato l’appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso. Avverso tale sentenza il contribuente ricorre per cassazione con un unico motivo, articolato in due sotto-motivi, relativi alla costituzionalità della normativa di riferimento. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito tardivamente solo per l’eventuale partecipazione alla discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorrente non contesta la ricostruzione in fatto operata dalle due decisioni di merito — ovvero l’impugnazione cumulativa di più atti — ma la ritiene illegittima sul presupposto dell’asserita illegittimità costituzionale della norma di riferimento.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui, in caso di ricorsi cumulativi, il contributo unificato va determinato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario risponde solo a esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente (Sez. 5, ordinanza n. 25607 del 25/09/2024; Cass. n. 16283/21; n. 26401/22).
La Corte distingue il caso diverso dell’impugnazione di un atto finale senza l’impugnazione degli atti presupposti, in cui la quantificazione avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle richiamate nell’atto impugnato, al netto di sanzioni e interessi (Sez. 5, ordinanza n. 26439 del 10/10/2024).
Ciò posto, la questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione agli art. 3, 53, 24, 111 e 113 della Costituzione, è manifestamente infondata. La Corte costituzionale ha già affrontato la relativa questione con la sentenza n. 78 del 2016, ritenendola inammissibile. La natura peculiare del processo tributario esclude la violazione dell’art. 3 della Costituzione; il richiamo all’art. 53 e agli artt. 111 e 113 è inconferente, poiché la capacità contributiva non viene in rilievo per il contributo unificato, essendo facoltà del contribuente proporre un ricorso cumulativo o singoli ricorsi per ogni atto. Il giusto processo attiene ad altri elementi e non al pagamento del contributo, che viene rimborsato con l’accoglimento della domanda.
Il ricorso è infondato e viene rigettato, con il raddoppio del contributo unificato e nulla per le spese in relazione alla tardiva costituzione del resistente. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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