Rito Fornero, appello avverso l’ordinanza della fase sommaria è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5182 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito introdotto dall’art. 1, commi 48 e ss., legge n. 92/2012, l’ordinanza che chiude la fase sommaria non è autonomamente impugnabile: essa costituisce soltanto l’esito della prima fase, concentrata e deformalizzata, del procedimento di primo grado, che si conclude con la sentenza emessa all’esito della fase di opposizione a cognizione piena. L’unico provvedimento suscettibile di reclamo in appello è dunque la sentenza. L’appello proposto contro l’ordinanza è pertanto inammissibile. L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile va operata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza. Quando la decisione impugnata si regge su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerne il dictum, il rigetto delle censure relative a una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame delle altre.
Il Fatto
Il lavoratore, licenziato per giusta causa, ha adito il Tribunale secondo il rito dettato dall’art. 1, commi 48 e ss., legge n. 92/2012. Il giudice di prime cure ha definito la fase sommaria con un’ordinanza, pubblicata il 16.3.2020.
Il lavoratore ha proposto appello avverso quel provvedimento davanti alla Corte d’appello di L’Aquila, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. Ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge n. 92/2012 e dell’art. 131 cod. proc. civ., per avere il giudice territoriale trascurato la natura sostanzialmente decisoria dell’ordinanza. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del provvedimento adottato dal Tribunale. L’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria non è atto decisorio conclusivo del giudizio: essa esaurisce la prima fase del rito, che prosegue con l’opposizione davanti allo stesso Tribunale, a cognizione piena e con pienezza di istruzione. Solo la sentenza che chiude tale fase è suscettibile di appello.
La Corte territoriale aveva individuato due distinte e autonome rationes decidendi: da un lato, l’esclusione dell’impugnabilità per saltum dell’ordinanza; dall’altro, l’acquisita definitiva esecutorietà del provvedimento, non impugnato nel termine di trenta giorni fissato dall’art. 1, comma 51, legge n. 92/2012.
Su questa seconda ragione il ricorrente non ha svolto alcuna censura. La Corte richiama il principio secondo cui, quando la pronuncia impugnata è sostenuta da più ragioni autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente, il rigetto delle doglianze relative a una di esse rende inammissibile per difetto di interesse l’esame delle altre: anche se fondate, le censure non potrebbero condurre all’annullamento della decisione.
La Corte riafferma inoltre il criterio di individuazione del mezzo di impugnazione: esso va desunto dalla qualificazione giuridica del rapporto operata dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza. Richiama le Sezioni unite n. 1914 del 1994 e n. 3467 del 1994, nonché il principio di ultrattività del rito confermato da Cass. n. 144 del 2015 e n. 12990 del 2010.
Il ricorso è pertanto inammissibile anche per tardività, essendo stato proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 1, comma 62, legge n. 92/2012. La soccombenza regola le spese, con condanna del ricorrente e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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