Inammissibile il ricorso che cumula in modo promiscuo i vizi di motivazione (Cass. pen. Sez. III n. 34603 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione che denunci l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo alle parti della motivazione censurata. Al giudice di legittimità non può essere attribuita la funzione di rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di utile scrutinio, essendo i vizi motivatori eterogenei e incompatibili, quindi non sovrapponibili in riferimento a un medesimo segmento della motivazione. Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione per sopravvenuta istanza di condono, deve compiere ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. un effettivo scrutinio sullo stato del procedimento amministrativo, sul prevedibile esito dell’istanza, sull’assenza di cause ostative e sulla durata necessaria alla definizione, potendo accordare la sospensione solo se sia ragionevolmente preventivabile un rapido esaurimento della procedura con adozione di un provvedimento incompatibile con la demolizione.

Il Fatto

Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente finalizzato alla revoca dell’ordine di demolizione disposto con sentenza irrevocabile per violazioni urbanistiche ed edilizie.

Il ricorrente aveva sostenuto la pendenza di una seconda istanza di condono e la mancata verifica della sua reale proponibilità da parte del giudice dell’esecuzione, contestando la valutazione delle dichiarazioni dei responsabili dell’ufficio urbanistico del Comune competente e lamentando che l’inerzia dell’amministrazione fosse stata equiparata a diniego. Il ricorso è affidato a un unico motivo di vizio di motivazione. La Procura generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità del motivo, per un duplice ordine di ragioni. Quanto al primo profilo, il motivo censura il provvedimento impugnato in relazione, indistintamente e senza ulteriore connotazione, a tutti i profili di vizio della motivazione consentiti dalla legge.

La necessaria specificità dei motivi impone, quanto alla deduzione del vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’indicazione specifica dei profili di censura in relazione a ciascuno dei distinti vizi motivatori dedotti. La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il motivo che denunci l’inosservanza della legge penale e, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, i vizi della motivazione, senza puntuale richiamo alle parti del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024).

Al giudice di legittimità non può essere attribuita la funzione di rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di utile scrutinio, poiché i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono eterogenei e incompatibili, quindi non sovrapponibili in riferimento a un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015).

Sotto il secondo profilo, il ricorrente omette ogni reale confronto con la motivazione svolta. Il giudice dell’esecuzione richiama espressamente le dichiarazioni rese in tempi diversi da due responsabili dell’ufficio urbanistico del Comune competente e dà atto di aver disposto la sospensione del procedimento in attesa dell’esito delle istanze di condono. Il provvedimento valorizza in particolare le dichiarazioni del nuovo responsabile, secondo cui non risultava più pendente alcuna pratica e non vi erano elementi per ritenere concretamente prevedibile l’emissione di un permesso a costruire in sanatoria.

La Corte conferma che l’ordine di demolizione è sottratto alla regola del giudicato e può essere revocato o sospeso, ma solo in presenza di atti amministrativi incompatibili con l’esecuzione o quando sia ragionevolmente prospettabile che la pubblica amministrazione adotterà in tempi brevissimi un provvedimento incompatibile. Non basta la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili siano emanati atti favorevoli al condannato, non potendosi rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici (Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007). Il Tribunale ha dunque fatto buon governo delle indicazioni della Corte, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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