Inammissibile il ricorso sul diniego di particolare tenuità e sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 34610 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il motivo che censuri non la formalizzazione della querela, ma la sola omessa riproduzione della stessa nella sentenza impugnata, quando il giudice di merito abbia specificamente delibato l’eccezione con motivazione non censurata. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., non sussiste incompatibilità logica tra l’esclusione della recidiva e il riconoscimento di cause ostative, poiché la nozione di comportamento abituale — che ricorre quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello esaminato — opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, assumendo rilievo anche i reati commessi successivamente a quello per cui si procede. Il motivo che censura il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, rientrando la graduazione della pena, anche per aumenti e diminuzioni da circostanze e per la fissazione della pena base, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Bari che ha confermato la decisione di primo grado, con cui è stata affermata la sua responsabilità per il reato di tentato furto aggravato. Propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge in ordine alla querela; violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; violazione di legge sul trattamento sanzionatorio.

La questione approda in legittimità perché il ricorrente assume che il giudice di merito abbia mal gestito tanto il presupposto della querela quanto il riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen. e la determinazione della pena.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte rileva che la doglianza è del tutto generica. Il ricorrente non contesta la formalizzazione dell’istanza di punizione — che resta incontestata — ma solo l’omessa riproduzione della stessa nella sentenza impugnata. Il giudice di merito ha invece specificamente delibato l’eccezione con motivazione qui non censurata.

La Corte richiama sul punto Sez. III n. 24365 del 14.03.2023, secondo cui la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l’ha ricevuta, a condizione che l’intenzione di perseguire l’autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento.

Sul secondo motivo, il giudice di legittimità ritiene la censura manifestamente infondata. Non sussiste incompatibilità logica tra l’esclusione della recidiva e la ritenuta sussistenza di cause ostative. La nozione di comportamento abituale, che ricorre quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame, non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento. Ne consegue che assumono rilievo anche i reati commessi successivamente a quello per cui si procede.

A sostegno di tale conclusione la Corte invoca il precedente Sez. VI n. 26867 del 28.03.2017, che ha affermato la medesima regola in materia di art. 131-bis cod. pen.

Sul terzo motivo, la Corte osserva che la doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata. Secondo l’indirizzo consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza che il ricorrente abbia introdotto positivi indicatori che sarebbero stati ingiustificatamente ignorati dal giudice di merito.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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