Inammissibile il ricorso del datore su poste non impugnate in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19176 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censura i criteri di liquidazione del danno è inammissibile quando le doglianze non si confrontano con le statuizioni effettivamente riformate in appello, ma investono questioni decise in primo grado e non impugnate. Il giudice di legittimità verifica la congruità tra i motivi e le rationes decidendi della sentenza impugnata. In tema di danno differenziale da infortunio sul lavoro, la liquidazione integrale dell’inabilità temporanea assoluta a carico del datore di lavoro è corretta, non essendo configurabile per tale posta alcuna detrazione. Quanto alle notificazioni, l’elezione di domicilio presso uno dei difensori non preclude la notificazione all’altro procuratore costituito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha parzialmente accolto il gravame proposto dalla lavoratrice e ha riformato la sentenza di primo grado su due punti: il calcolo del differenziale per danno biologico da invalidità permanente e il riconoscimento integrale del risarcimento per inabilità assoluta temporanea, con condanna della struttura sanitaria datrice di lavoro al pagamento delle relative poste. Avverso tale pronuncia la struttura ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La lavoratrice ha depositato procura e memorie, eccependo l’inesistenza o nullità della notificazione del ricorso e chiedendo la partecipazione all’udienza orale, senza tuttavia notificare e depositare un controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di nullità della notificazione. Il collegio osserva che la notificazione presso il domiciliatario, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione, fuori dai casi eccezionali in cui è per legge esclusiva. Pertanto, quando la parte sia rappresentata da due difensori, l’elezione di domicilio presso uno di essi non priva la controparte della facoltà di notificare all’altro, in forza dell’art. 170, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui dopo la costituzione le notificazioni si fanno al procuratore costituito.
La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 2 n. 27995 del 2022 e Cass. Sez. L. n. 21579 del 2024, che hanno ritenuto valida la notifica eseguita all’indirizzo PEC del difensore nominato, non rilevando l’individuazione di un diverso domiciliatario esclusivo.
Nel merito, i tre motivi — che investono la violazione degli artt. 66 e 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e l’omessa motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. pen. — sono esaminati congiuntamente. Essi censurano i criteri di liquidazione del danno adottati dalla Corte territoriale, che non avrebbe correttamente applicato i criteri di quantificazione né sottratto il differenziale per poste omogenee.
Il collegio li ritiene inammissibili perché formulati in modo non congruente rispetto alle questioni affrontate e decise nella sentenza impugnata. Solo la lavoratrice aveva impugnato parzialmente la decisione di primo grado, e la riforma ha riguardato esclusivamente la correzione di un errore di calcolo nella liquidazione del differenziale per danno biologico permanente e l’esclusione della detraibilità per l’inabilità temporanea assoluta. Le doglianze della struttura mirano invece a sollecitare una nuova valutazione di questioni già decise in primo grado e non oggetto di impugnazione.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché la lavoratrice si è limitata a depositare procura e memorie senza rituale controricorso, con la conseguenza che, venuta meno l’udienza di discussione, alcuna attività difensiva è più consentita ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., secondo Cass. Sez. L n. 23921 del 2020 e Cass. Sez. 3 n. 4428 del 2022. La Corte dà infine atto dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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