Inammissibile ricorso differito contro sentenza di appello che definisce il grado (Cass. civ. Sez. III n. 22319 del 02.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza con cui il giudice di appello, investito dell’impugnazione immediata ex art. 340 cod. proc. civ. avverso una sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ex art. 279, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., rigetti nel merito o in rito l’appello, è immediatamente ricorribile per cassazione. Essa non soggiace al limite di cui all’art. 360, comma terzo, cod. proc. civ., che opera per le sole sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio devoluto al giudice di appello. Ne deriva che il ricorso differito ex art. 361 cod. proc. civ. è inammissibile, poiché difetta il presupposto della parzialità della pronuncia.
Il Fatto
Il gestore di un impianto di distribuzione di carburanti di proprietà di una società petrolifera conveniva quest’ultima davanti al Tribunale, chiedendo che il contratto di comodato modale fosse qualificato come locazione e che la disdetta fosse dichiarata inefficace per inosservanza dei termini di legge. In via subordinata deduceva l’invalidità della disdetta, l’intervenuta rinnovazione del contratto e l’inadempimento della fornitrice.
Il Tribunale, con sentenza parziale, accoglieva alcune domande del gestore e proseguiva il giudizio. La Corte d’appello rigettava l’appello della società, confermando la decisione di primo grado. La società, prima di proporre ricorso, aveva formulato riserva ai sensi dell’art. 361 cod. proc. civ., ritenendo che la pronuncia fosse parziale e che il ricorso andasse differito all’esito del giudizio di primo grado, definito con successiva sentenza. La questione approda così in Cassazione per la verifica dell’ammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare e assorbente il tema dell’ammissibilità del ricorso, che ha esito negativo. Il quesito riguarda il perimetro delle sentenze di appello per le quali è consentita la riserva di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 361, comma primo, cod. proc. civ.. La norma consente di differire il ricorso soltanto avverso le sentenze previste dall’art. 278 cod. proc. civ. e quelle che decidono una o alcune domande senza definire l’intero giudizio.
Il Collegio richiama il principio di diritto enunciato da Sez. Un. n. 3556 del 2017, secondo cui l’art. 360, comma terzo, cod. proc. civ., nel precludere il ricorso avverso le sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, si riferisce al procedimento devoluto al giudice di appello e non al processo nella sua complessiva pendenza. Soggiace al limite la sentenza non definitiva resa dal giudice di appello, cui seguano i provvedimenti per l’ulteriore corso; è invece immediatamente ricorribile la sentenza con cui il giudice di appello, per effetto di gravame immediato, rigetti l’appello confermando la decisione di prime cure.
Leggendo a contrario quel principio, la Corte afferma che la sentenza di appello, pur resa sull’impugnazione di una sentenza parziale di primo grado, quando definisce il giudizio di impugnazione non soggiace al limite dell’art. 360, comma terzo, cod. proc. civ.. La formula normativa va intesa con riguardo al giudizio devoluto al giudice dell’impugnazione, non all’intero processo.
La Corte esamina poi la giustificazione addotta dalla ricorrente a sostegno della riserva. Il rilievo che la sentenza impugnata si sarebbe pronunciata su questioni ancora sottoposte al giudice di primo grado è generico e illogico. Al contrario, la pretesa esorbitanza dai limiti della devoluzione conferisce alla pronuncia carattere di sentenza definitiva e, dunque, la rende immediatamente impugnabile per cassazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, essendo il resistente rimasto intimato. La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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