Ricorso basato su doglianze già vagliate è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 39886 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, si limiti a reiterare pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. Il motivo che si traduce in una mera riproposizione di doglianze, formulato in termini generici e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono, non introduce alcuna questione deducibile in sede di legittimità. Il riconoscimento fotografico compiuto nelle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l’affermazione di penale responsabilità, anche senza formale ricognizione dibattimentale, se il testimone confermi di avervi proceduto con esito positivo in precedenza ma non possa reiterarlo per il decorso di un apprezzabile lasso di tempo, costituendo l’individuazione una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa.
Il Fatto
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza dell’08/05/2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Verona del 20/02/2024, che aveva condannato l’imputata per il reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale.
Avverso tale sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità. Si lamentava, in particolare, che la persona offesa, al momento dell’escussione dibattimentale, non sarebbe stata in grado di confermare il precedente riconoscimento fotografico, sicché questo, unitamente alle dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, non sarebbe stato sufficiente a fondare una condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per non deducibilità del motivo in sede di legittimità. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che risulta logica, congrua e corretta in punto di diritto, e quindi immune da vizi di legittimità.
I giudici di appello avevano dato conto degli elementi probatori sulla responsabilità dell’imputata, evidenziando l’assenza di margini di dubbio sull’identificazione dell’autrice del furto. In particolare, il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nelle indagini era stato dalla stessa integralmente confermato in contraddittorio dibattimentale, con dichiarazione di avervi proceduto sulla base di ricordi all’epoca ancora nitidi, anche quanto alle fattezze delle persone introdottesi nel negozio. L’imputata era stata inoltre ripresa, il giorno del fatto e in orario prossimo, da una telecamera di un esercizio adiacente, in luogo contiguo a quello del reato, con indosso gli stessi abiti del successivo controllo di polizia giudiziaria.
La Corte richiama il principio per cui il riconoscimento fotografico compiuto in fase di indagini è utilizzabile e idoneo a fondare la penale responsabilità, anche se non seguito da formale ricognizione dibattimentale, quando il testimone confermi di avervi proceduto con esito positivo in precedenza ma non possa reiterarlo per il decorso di un apprezzabile lasso di tempo. L’individuazione, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. II n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585).
A fronte di tali elementi, la ricorrente non svolge alcun effettivo confronto argomentativo, sicché il motivo si risolve in una pedissequa reiterazione di doglianze già avanzate nel merito, peraltro formulate in termini generici e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto. La Corte richiama sul punto i principi sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione (Sez. VI n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. Un. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822), applicabili anche al ricorso per cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., con richiamo a Corte cost. sent. n. 186 del 13.06.2000.
Nota della Redazione
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