Proroga del 41-bis: basta la probabilità dei collegamenti criminali (Cass. pen. Sez. VII n. 2516 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva non deve essere dimostrata in termini di certezza. È necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti. Ne deriva che il sindacato di legittimità sul provvedimento del Tribunale di Sorveglianza resta circoscritto alla violazione di legge e all’assenza motivazionale, restando estranea ogni valutazione di merito sulla persistente pericolosità del detenuto.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime speciale dell’art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’interessato, assistito da successiva memoria difensiva, deducendo violazione di legge per il mancato esame della sussistenza dei presupposti della sottoposizione al regime differenziato e, in particolare, della persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l’organizzazione criminale di riferimento.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla individuazione del criterio probatorio applicabile in materia. Ai fini della proroga del regime differenziato, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale non richiede una dimostrazione in termini di certezza: è sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile alla luce dei dati conoscitivi acquisiti. Il Collegio richiama sul punto il precedente di Sez. 1, n. 20986 del 23.06.2020, Farao, Rv. 279221.

Su questa base, la Corte verifica la tenuta della motivazione del provvedimento impugnato e la ritiene adeguata. Il Tribunale ha valorizzato, con indicazione dei dati rilevanti, molteplici elementi convergenti: l’elevato spessore criminale del ricorrente, desunto dalla biografia criminale e dal suo inserimento quale elemento di vertice nell’organizzazione di riferimento.

Sono poi richiamati il mantenimento del ruolo apicale nella cellula operativa territoriale, attraverso l’attività svolta da congiunti condannati per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per spaccio di stupefacenti; la persistente vitalità della cosca nei periodi più recenti, documentata dall’acquisizione di chat su telefoni criptati in uso ai vertici del clan; il ruolo di plausibile collegamento con l’esterno dei congiunti, quali punti di riferimento sul territorio per il detenuto.

La Corte esamina infine i colloqui telefonici tra il detenuto e i familiari, nei quali si fa riferimento a una persona con l’intento di celarne l’identità. Tali elementi, complessivamente considerati, sorreggono la valutazione di perdurante operatività dei collegamenti.

Quanto al perimetro del sindacato di legittimità, il ricorso in materia di regime detentivo differenziato può essere esperito solo per violazione di legge e dunque per assenza motivazionale. Tale vizio, per quanto osservato, non è ravvisabile nel caso in esame: il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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