Furto in auto aperta e aggravante della pubblica fede (Cass. pen. Sez. VII n. 39887 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., la nozione di «necessità» dell’esposizione non va intesa in senso assoluto, come impossibilità materiale di custodire il bene, bensì in senso relativo, in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare incustodite le proprie cose. Il giudice di merito deve accertare in concreto l’impellenza del bisogno, che non ricomprende solo i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quelli lasciati incustoditi in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che riproduca censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per un furto aggravato commesso ai danni di un autocarro parcheggiato sulla pubblica via. La persona offesa, impegnata a scaricare rapidamente la merce, aveva lasciato il veicolo aperto e, all’interno dell’abitacolo, un portafogli contenente documenti di identità e una somma in contanti.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 13.02.2025, ha confermato la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale, sul rilievo che non vi sarebbe stata alcuna necessità oggettiva di lasciare il portafogli nell’abitacolo con le portiere aperte.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione essenzialmente processuale: il motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza scandire una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’orientamento consolidato sull’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. Richiamando un recente precedente di legittimità, rileva che il caso è speculare a quello in cui è stata riconosciuta l’aggravante per il furto di beni lasciati in un veicolo aperto durante le operazioni di scarico.
Il percorso argomentativo valorizza la situazione di necessità relativa in cui versava la persona offesa: la stessa doveva scaricare rapidamente la merce da un mezzo posteggiato contromano, facendo la spola tra l’esercizio commerciale e il veicolo tenuto aperto. Non si poteva pretendere, con giudizio formulato ex ante, che portasse con sé il portafogli e chiudesse il mezzo a ogni allontanamento, lasciando alla sola determinazione dell’agente la decisione di non rispettare l’altrui proprietà.
La Corte richiama il principio per cui la necessità dell’esposizione va intesa in senso relativo, in rapporto alle circostanze che inducono a lasciare incustodite le proprie cose, come affermato da Sez. IV n. 45488 del 2008. Il bisogno ritenuto impellente deve però essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice, e nel caso concreto tale accertamento è stato compiuto.
La nozione di necessità, precisa la Corte richiamando Sez. II n. 33557 del 2016, non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quelli che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana cui l’offeso è chiamato a far fronte. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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