Furto aggravato se lo spossessamento precede la disposizione del bene (Cass. pen. Sez. VII n. 39885 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di colui che, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga. Quando tra l’atto dispositivo della persona offesa e il risultato dell’impossessamento si inserisce l’azione del reo con carattere di usurpazione unilaterale, la fattispecie va inquadrata nel furto e non nella truffa, perché lo spossessamento si realizza prima e a prescindere dalla disposizione patrimoniale della vittima. La riqualificazione giuridica è esclusa quando il giudice di merito abbia motivato con argomenti logici ed esaustivi il corretto inquadramento del fatto.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste aveva confermato la sentenza del Tribunale di Udine, che aveva condannato due imputati per reati ritenuti in continuazione, con pene detentive e pecuniarie. Uno di essi era stato condannato anche per il capo di imputazione relativo alla sottrazione di una somma di denaro consegnata per il cambio in banconote di taglio diverso.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la mancata riqualificazione giuridica del fatto in una ipotesi di truffa, con violazione di legge e vizio di motivazione. La questione sottoposta al giudice di legittimità riguardava dunque la linea di confine tra furto aggravato e truffa nelle vicende di impossessamento di denaro consegnato per operazioni di cambio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il motivo era meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, richiamati nei passaggi della sentenza impugnata. La Corte di appello aveva spiegato che il fatto andava inquadrato nel furto aggravato dai mezzi fraudolenti.

L’argomentazione si fonda sulla sequenza dell’azione: l’imputato aveva posto in essere condotte connotate da raggiri e artifizi per adescare le vittime; poi, una volta in loro compagnia per lo scambio del denaro e per la consegna della caparra, aveva sottratto la busta contenente la somma dalle mani della proprietaria e si era dato alla fuga.

Secondo la Corte, si era così configurata un’azione di spossessamento unilaterale che aveva preceduto il momento in cui la persona offesa avrebbe disposto, con volontà e coscienza, della somma detenuta. È questo il passaggio che esclude la truffa e conferma il furto.

La pronuncia si allinea alla consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata: integra il furto aggravato e non la truffa la condotta di chi, dopo essersi fatto consegnare una somma per cambiarla con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga (Sez. II n. 47416 del 26.09.2013, Rv. 257491; Sez. V n. 6412 del 28.10.2024, Rv. 262725). Si configura un’ipotesi di furto quando tra l’atto dispositivo della vittima e il risultato dell’impossessamento si inserisca l’azione del reo con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. II n. 29567 del 27.03.2019, Rv. 276113).

I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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