Ricorso elettorale esplorativo: inammissibile il riesame generalizzato degli scrutini (TAR Campania n. 3914 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio elettorale l’onere di specificità dei motivi e quello di allegazione della prova sono attenuati, ma non eliminati: il ricorrente deve indicare la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni di riferimento, oppure allegare elementi indiziari attendibili, idonei a costituire un principio di prova e a legittimare l’attività acquisitiva del giudice. È pertanto inammissibile il ricorso che, fondandosi sulla sola discrasia tra i dati ufficiosi pubblicati dal portale Eligendo e il risultato ufficializzato dall’Ufficio Centrale, si risolva in una richiesta di riesame generalizzato degli scrutini: ricorso esplorativo, privo di valore indiziario il dato provvisorio. I motivi aggiunti sono ammissibili solo quando costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte e già sufficientemente determinate; non possono supplire alle carenze del ricorso introduttivo, né fondarsi su vizi conosciuti solo per effetto di accessi documentali o verifiche successive alla scadenza del termine di decadenza.
Il Fatto
All’esito delle elezioni regionali, una candidata della lista PD – Partito Democratico per la circoscrizione della Città metropolitana di Napoli contestava l’esito della proclamazione. Secondo i dati del portale Eligendo ella avrebbe conseguito un numero di preferenze superiore a quello di un altro candidato della stessa lista, risultando seconda dei non eletti; il verbale dell’Ufficio Centrale Regionale attribuiva invece al contender un numero di voti superiore, collocando la ricorrente al terzo posto tra i non eletti.
La ricorrente impugnava dunque il verbale di proclamazione e le operazioni di aggregazione dei voti, chiedendo la correzione del risultato elettorale, la propria proclamazione a seconda dei non eletti e, in via istruttoria, l’acquisizione dei verbali di numerose sezioni. In corso di causa, all’esito di istanze di accesso documentale, i Comuni interessati le rilasciavano i dati analitici degli scrutini; su tali riscontri la ricorrente fondava i motivi aggiunti, deducendo un errore materiale di riporto dei voti dai verbali sezionali al verbale riepilogativo generale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente i due motivi del ricorso introduttivo e ne afferma l’inammissibilità. Il Collegio ricorda che in materia elettorale vanno contemperati il principio di effettività della tutela e i generali canoni di specificità dei motivi e dell’onere della prova, con il conseguente divieto di ricorso esplorativo. La parte deve quantomeno indicare la natura dei vizi, il numero delle schede contestate e le sezioni cui le stesse si riferiscono, oppure offrire elementi indiziari attendibili, tali da costituire un principio di prova.
Nel caso concreto l’unico elemento dedotto è la difformità tra i dati del portale Eligendo e quelli risultanti dal verbale definitivo. Il Tribunale osserva che il portale pubblica dati espressamente qualificati come ufficiosi, quindi provvisori e privi di valore indiziario: solo all’esito dello spoglio e del conteggio il risultato definitivo e ufficiale è proclamato dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale. La discrasia addotta non integra pertanto alcun principio di prova della illegittimità degli atti impugnati.
Poiché il ricorso introduttivo tende a un riesame generalizzato delle operazioni svolte in oltre ottanta sezioni, senza allegazione di concreti elementi di irregolarità, anch’essa è inaccoglibile la richiesta istruttoria, in quanto strumentale a un ricorso di carattere esplorativo. Il Tribunale richiama il principio della Sezioni Unite e la giurisprudenza amministrativa sulla delimitazione del thema decidendi.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ne ravvisa l’inammissibilità sotto più profili. Anzitutto essi sono generici: la ricorrente non ha indicato con precisione il calcolo seguito per pervenire alla cifra ritenuta corretta, né le sezioni in cui si sarebbe verificato l’errore. In secondo luogo, i motivi aggiunti non possono colmare le carenze di allegazione del ricorso introduttivo, potendo solo svolgere censure tempestivamente proposte e sufficientemente determinate. Infine, essi si fondano su vizi conosciuti per effetto di accessi documentali ottenuti in corso di causa, modalità che eluderebbe la regola dell’immutabilità dei risultati elettorali non tempestivamente impugnati, non essendo stato neppure allegato e documentato quando l’accesso sia stato richiesto e ottenuto. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese per la particolarità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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