Revoca del nulla osta per rinuncia del datore: illegittima senza previo contraddittorio (TAR Lombardia n. 1029 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato fondata sulla sola rinuncia del datore di lavoro è illegittima. Lo straniero che, per causa a lui non imputabile, non abbia potuto stipulare il contratto di soggiorno non può essere privato del titolo di soggiorno: per identità di ratio con l’art. 22, comma 11, del D. Lgs. n. 286 del 1998 deve essergli riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revoca integra un’ipotesi di autotutela non vincolata, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di avviare il previo contraddittorio procedimentale con il destinatario del provvedimento.

Il Fatto

Nell’ambito del Decreto Flussi 2021, una società ha presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino egiziano. La domanda è stata accolta e il nulla osta trasmesso alla società e alla Rappresentanza diplomatica competente. Ottenuto il visto di ingresso, il ricorrente è giunto in Italia nel settembre 2023.

Pochi giorni dopo, la futura datrice di lavoro ha comunicato alla Prefettura di rinunciare all’assunzione, versando in stato di difficoltà e in attesa dell’omologazione del concordato semplificato. La Prefettura ha quindi archiviato l’istanza con revoca del nulla osta per rinuncia del richiedente. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 23 novembre 2023 davanti al TAR Lombardia, ottenendo in sede cautelare la sospensione dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dell’ingresso per lavoro dello straniero extracomunitario e ricostruisce la sequenza procedimentale dell’art. 22 del D. Lgs. n. 286 del 1998: richiesta nominativa di nulla osta, proposta di contratto di soggiorno, ingresso tramite visto, rilascio del nulla osta e sottoscrizione del contratto di soggiorno, presupposto per il permesso di soggiorno.

Il Tribunale rileva che, nella prassi, può accadere che il datore di lavoro non abbia più interesse all’assunzione. In tale evenienza, per ragioni di tutela legate alla posizione di soggetto incolpevole, lo straniero non può essere privato del titolo per soggiornare: gli deve essere concessa la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, di durata limitata nel tempo.

La conclusione trova conferma nella Circolare del Ministero dell’Interno 20 agosto 2007, n. 3836, secondo cui, quando la mancata formalizzazione del rapporto dipende da causa non riconducibile allo straniero, questi può richiedere il permesso per attesa occupazione allegando apposita dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico. Il Collegio estende per identità di ratio il regime dell’art. 22, comma 11, che consente al lavoratore licenziato di permanere in Italia, al lavoratore in possesso del nulla osta che non abbia potuto stipulare il contratto per rifiuto del datore, richiamando Consiglio di Stato, III, n. 1100 del 2021, n. 1060 del 2021 e n. 165 del 2021.

Il Collegio supera poi l’orientamento richiamato dall’Amministrazione nella relazione istruttoria — T.A.R. Puglia, Bari, n. 420 del 2024, peraltro sospesa in sede cautelare — rilevando che esso è stato riformato da recenti decisioni d’appello, tra cui Consiglio di Stato, III, n. 1977 del 2025.

È fondata anche la censura procedimentale: la revoca del nulla osta costituisce autotutela, il cui esito non è rigidamente vincolato dalla legge. Grava pertanto sull’Amministrazione l’obbligo di avviare un previo confronto con il destinatario del provvedimento, in considerazione della natura delle posizioni giuridiche coinvolte. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con spese compensate e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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