Inammissibile il ricorso per fatto lieve privo di specificità (Cass. pen. Sez. VII n. 11646 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri il mancato riconoscimento dell’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è inammissibile se non si coniuga all’enunciazione di specifiche richieste, con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono. Il motivo deve sottoporsi a una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La mera riproposizione di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici è priva di specificità e pertinenza censoria e integra la manifesta infondatezza del gravame.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato l’esclusione della riconducibilità dei fatti contestati all’ipotesi meno grave di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Deduce, quale unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il giudice di merito avrebbe motivato l’esclusione del fatto lieve in ragione della diversa tipologia delle sostanze detenute, senza valutare l’effettiva capacità drogante dello stupefacente e senza operare una considerazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta.
Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il motivo proposto è manifestamente infondato, perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Collegio osserva come il difensore formuli un unico motivo di impugnazione, lamentando la mancata riconduzione dei fatti all’ipotesi di reato meno afflittiva. Rileva, altresì, che sin dal primo grado tale ipotesi, nonostante la quantità e la diversità dello stupefacente caduto in sequestro, era stata ritenuta.
La Corte afferma che il motivo non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all’enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono. Esso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Il ricorso, inoltre, non è scandito da una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione la Corte richiama Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013 e, sui motivi d’appello ma con principi applicabili anche al ricorso per cassazione, Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016.
Essendo il ricorso inammissibile, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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