L’attenuante della riparazione integrale del danno non segue a una transazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 11195 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. L’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. richiede una riparazione integrale, comprensiva della totale riparazione di ogni effetto dannoso, che non può discendere da una definizione transattiva, la quale presuppone reciproche rinunzie. La riparazione deve avvenire mediante il risarcimento e, quando possibile, mediante restituzione, che non è alternativa ma si cumula con il risarcimento. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato la pena inflittale, confermando la condanna per tre episodi di bancarotta fraudolenta. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

I primi sei motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità. Il settimo motivo lamentava la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. e l’entità della diminuzione di pena per tale circostanza e per le attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che i primi sei motivi erano manifestamente infondati. Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni difformi da quelle del giudice del merito. La Corte ha richiamato il costante indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto, non potendo integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

Quanto alla contestazione sull’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., la Corte ha precisato che la riparazione del danno deve essere integrale e deve avvenire mediante il risarcimento e, quando possibile, la restituzione. La norma non usa il disgiuntivo “o” ma la congiunzione “e”, sicché la restituzione, quando possibile, non è alternativa al risarcimento ma si cumula con esso. Sul punto, una definizione transattiva non integra la riparazione integrale, perché presuppone reciproche rinunzie.

In relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ricordato che la graduazione della pena, anche in riferimento agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Nella specie, l’onere argomentativo era stato adeguatamente assolto attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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