Concordato in appello: ricorso inammissibile su motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. 7 n. 11645 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo il ricorso per cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna in cassazione la sentenza con cui la Corte di appello ha applicato la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen.. La difesa lamenta violazione di legge in punto di quantificazione della pena, sostenendo che, pur essendo stata riconosciuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non si sarebbe tenuto conto dell’assenza di prove di cessione e dell’occasionalità della condotta. Deduce, inoltre, l’assenza di motivazione in relazione all’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e all’idoneità della pena. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso palesemente inammissibile con la procedura semplificata di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

L’impugnazione risulta proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti. La Corte ricostruisce il perimetro del sindacato di legittimità: è ammissibile solo il ricorso che investa la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena non trasfusi in illegalità della sanzione, perché non rientranti nei limiti edittali o diversi da quella prevista dalla legge. Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, citando tra le altre Sez. 2 n. 35846 del 11/09/2024, Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Sez. 3 n. 51557 del 14/11/2023 e Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019.

La Corte ribadisce che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. Richiama, in applicazione di tale principio, Sez. 5 ord. n. 29243 del 04/06/2018, che in un caso analogo ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen..

Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato, il patto non può essere unilateralmente modificato — salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata — mediante proposizione di apposito motivo di ricorso. Ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Sul punto la Corte richiama anche i principi già affermati in vigenza del previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen., con richiamo a plurime pronunce.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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