Inammissibile il ricorso generico che non si confronta con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 8429 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità dei motivi, il ricorso per cassazione che si limiti a denunziare il vizio senza indicare gli elementi posti a base delle lagnanze e senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata. Tra i requisiti del ricorso, sanciti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rientra infatti non solo la specificità dei motivi, ma anche la correlazione tra le ragioni argomentative del provvedimento censurato e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La mancanza di tale correlazione integra il vizio di aspecificità e non può essere superata ignorando le affermazioni del giudice di merito. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente impugna davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sua responsabilità per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, ritenendo non credibile la versione difensiva. La Corte di merito ha inoltre applicato la recidiva ed escluso le circostanze attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali e le modalità esecutive della condotta.

Il ricorrente deduce vizi di motivazione e censura il trattamento sanzionatorio. La questione giunge in Cassazione per la verifica della specificità dei motivi e della loro capacità di confrontarsi con la decisione impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola generale in tema di impugnazione: il ricorrente ha l’onere non soltanto di dedurre le censure su punti determinati della decisione, ma anche di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. La funzione del giudizio di legittimità impone, cioè, che il motivo si misuri con ciò che il giudice di merito ha effettivamente affermato.

Da questo principio discende che rientra nella genericità del ricorso non solo l’aspecificità dei motivi in sé, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Il ricorso che non si confronta con le affermazioni del provvedimento censurato cade nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità. A sostegno la Corte richiama Sez. I n. 4521 del 20/01/2005 e Sez. I n. 39598 del 30/09/2004.

Applicando tale regola, il primo motivo è giudicato generico: il ricorrente si limita a denunziare il vizio senza indicare le ragioni della pretesa illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni della decisione. Il giudice di appello aveva ritenuto non credibile la tesi difensiva e aveva escluso che la motivazione sul reato presentasse vizi logico-argomentativi.

Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile: il ricorrente non si confronta con la parte della sentenza che, rilevati i precedenti penali, ha applicato la recidiva e ha escluso le attenuanti generiche in ragione della modalità esecutiva della condotta. La Corte, in definitiva, conferma la statuizione di merito.

Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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