Errore anno udienza irrilevante e contraffazione valutata non solo per quantità (Cass. pen. Sez. 2 n. 2243 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non determina nullità il decreto di citazione a giudizio che indichi una data di udienza riferita all’anno precedente a quello di emissione del decreto, quando l’errore sia facilmente riconoscibile dal contesto dell’atto notificato e non sia idoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva della celebrazione. L’errore sull’anno, accompagnato dall’indicazione di giorno e mese successivi alla data di emissione del decreto, è palesemente riconoscibile come mero refuso. In tema di ricettazione, il considerevole numero di oggetti contraffatti costituisce elemento valutabile dal giudice di merito per escludere l’esiguità del valore della merce e, conseguentemente, per negare l’applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.; tale valutazione, in quanto basata su considerazioni di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: la nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio per erronea indicazione della data di udienza, che risultava fissata per l’8 luglio 2024, in un anno precedente alla notifica; l’errata applicazione dell’art. 648, commi 2 e 4, cod. pen., per non aver la Corte territoriale riconosciuto l’ipotesi attenuata in ragione dell’esiguità del valore della merce; infine, la motivazione apparente sulla gravità della condotta. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rigettando ciascuno dei motivi proposti.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito il principio di legittimità per cui non causa nullità l’errore nell’indicazione del giorno di comparizione quando questo sia pienamente riconoscibile e inidoneo a generare equivoci sulla data effettiva dell’udienza. Nel caso di specie, l’errore cadeva esclusivamente sull’anno, poiché il decreto di citazione era stato emesso il 6 maggio 2025 e indicava l’udienza per l’8 luglio 2024: risultava, quindi, evidente l’impossibilità logica di una convocazione per una data anteriore all’emissione dell’atto. La Corte ha inoltre valorizzato la circostanza che il difensore aveva presentato conclusioni scritte per l’udienza dell’8 luglio 2025, manifestando così di aver correttamente compreso la data effettiva del giudizio.
Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che la valutazione relativa all’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. è stata compiuta dal giudice di appello sulla base del considerevole numero di oggetti contraffatti, ritenuto elemento impediente la configurabilità del valore esiguo della merce. Tale apprezzamento, espressione di un giudizio di merito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione, non riscontrabile nel caso in esame.
Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che la pena era stata determinata nel minimo edittale, circostanza che rende non configurabile il vizio di motivazione lamentato. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso